SENT. 1/06. PREVIDENZA - PRESTAZIONI PENSIONISTICHE INDEBITE ANTERIORI AL 1° GENNAIO 1996 - IRRIPETIBILITÀ INTEGRALE PER I PERCETTORI DI UN REDDITO MINIMO E NEI LIMITI DI UN QUARTO PER I PERCETTORI DI REDDITI SUPERIORI - DENUNCIATA DISPARITÀ DI TRATTAMENTO IN DANNO DEI PERCETTORI DI REDDITI SUPERIORI IN RELAZIONE ALLA PREVIGENTE DISCIPLINA DI PIENA IRRIPETIBILITÀ, INADEGUATA TUTELA PREVIDENZIALE - NON FONDATEZZA DELLE QUESTIONI DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE.
Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 260 e 261, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e dell'art. 38, commi 7 e 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, censurati, in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione, nella parte in cui prevedono che nei confronti di chi abbia percepito indebitamente prestazioni pensionistiche a carico degli enti pubblici di previdenza obbligatoria, per periodi anteriori rispettivamente al 1° gennaio 1996 e al 1° gennaio 2001, non si fa luogo al recupero dell'indebito qualora il reddito personale imponibile ai fini IRPEF per l'anno 1995 sia pari o inferiore a £ 16.000.000 e per l'anno 2000 sia pari o inferiore a € 8.263,31 e che, in caso di reddito superiore, l'indebito è irripetibile nei limiti di un quarto dell'importo riscosso. Nelle norme impugnate, infatti, non è ravvisabile una lesione costituzionalmente rilevante dell'affidamento dei percettori di prestazioni pensionistiche non dovute, con conseguente violazione del principio di eguaglianza. L'affidamento dei cittadini nella stabilità della normativa è tutelato come inderogabile precetto di rango costituzionale solo in materia penale; per il resto, norme retroattive sono ammissibili purchè comportino una regolamentazione non manifestamente irragionevole, onde la retroattività può essere giustificata proprio dalla sistematicità dell'intervento innovatore e dall'esigenza di uniformare il trattamento delle situazioni giuridiche pendenti e di quelle future. Nella specie, si tratta dell'affidamento dei pensionati nell'irripetibilità di trattamenti pensionistici indebitamente percepiti in buona fede, ed esso è tanto più meritevole ove si tratti di pensionati a reddito non elevato, che destinano le prestazioni pensionistiche, pur indebite, al soddisfacimento di bisogni alimentari propri e della famiglia. E' significativo che la normativa censurata, attraverso il criterio reddituale, garantisca l'irripetibilità ai pensionati economicamente più deboli e, comunque, ne escluda la ripetibilità totale. La sostituzione del regime di tutela dell'affidamento del pensionato con un altro criterio, diverso ma parimenti orientato, trova, nella specie, sufficiente giustificatezza nel carattere straordinario ed eccezionale dell'intervento legislativo, diretto a porre ordine nella materia dell'indebito previdenziale.
- Sull'ammissibilità di norme retroattive che comportino una regolamentazione non manifestamente irragionevole v., citata, sentenza n. 419/2000.
- Nell'affidamento dei pensionati sull'irripetibilità di trattamenti pensionistici indebitamente percepiti in buona fede la Corte ha rinvenuto un principio di settore, che esclude la ripetizione se l'erogazione non dovuta, destinata a soddisfare essenziali esigenze di vita del pensionato, non sia a lui addebitabile: sul punto v., citata, sentenza n. 431/1993.
- Sulla previgente disciplina di cui all'art. 13 della legge 30 dicembre 1991, n. 412 la Corte si è pronunciata con sent. n. 39 del 1993, citata, dichiarando l'illegittimità di detta norma nella parte in cui estendeva le innovazioni introdotte in tema di ripetizione di indebito previdenziale ai rapporti sorti prima della sua entrata in vigore o pendenti a tale data.