Sentenza 2/2006 (ECLI:IT:COST:2006:2)
Massima numero 30065
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente MARINI  - Redattore GALLO F.
Udienza Pubblica del  09/01/2006;  Decisione del  09/01/2006
Deposito del 13/01/2006; Pubblicazione in G. U. 18/01/2006
Massime associate alla pronuncia:  30066


Titolo
SENT. 2/06 A. IMPOSTE E TASSE - REGIONE MARCHE - ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF PER IL 2003 - MISURA - ADDIZIONALE GIÀ DETERMINATA PER IL 2002 IN UN IMPORTO SUPERIORE ALL'1,4 % DEL REDDITO IMPONIBILE - PRETESO CONTRASTO CON LA NORMA STATALE CHE PONE IL DIVIETO DI SUPERARE IL LIMITE DELL'1,4 % - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 7, della legge della Regione Marche 19 dicembre 2001, n. 35 e dell'annessa tabella A, censurati, in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lettera e), e 119, secondo comma, della Costituzione, nella parte in cui prevedono, per l'anno 2003, la stessa addizionale regionale all'IRPEF determinata per l'anno 2002 in un importo superiore all'1,4% del reddito imponibile. Il rimettente, infatti, non tiene conto che il legislatore statale, con l'art. 3, comma 1, lettera a), della legge 27 dicembre 2002, n. 289 che pone il divieto di superare, nella determinazione dell'addizionale, l'indicato limite dell'1,4%, ha inteso perseguire l'obiettivo di politica economica di evitare - con decorrenza dal 30 settembre 2002 e fino al raggiungimento di un accordo sui meccanismi strutturali del federalismo fiscale in sede di Conferenza unificata fra Stato, Regioni ed enti locali - la maggior pressione fiscale dell'IRPEF e dell'IRAP che potrebbe derivare dall'ulteriore incremento delle addizionali regionali e locali a tali tributi e, nel contempo, di mantenere lo stesso livello delle addizionali legittimamente stabilite per l'anno 2002; in particolare, l'art. 3 menzionato stabilisce la sospensione, fino al raggiungimento del suddetto accordo, dei soli aumenti delle addizionali deliberati successivamente al 29 settembre 2002 e che non siano confermativi delle aliquote in vigore per l'anno 2002. L'aumento dell'addizionale disposto dalla regione Marche per un importo identico a quello vigente nel 2002, pertanto, non rientra nella sfera di applicazione della norma di sospensione e va ricompreso nell'ambito di quei provvedimenti che il legislatore ha inteso confermare, in attuazione della politica di tendenziale mantenimento della pressione fiscale: la legge regionale che lo ha stabilito, infatti, non risponde alle condizioni temporali e quantitative previste dall'art. 3 suddetto ai fini della sospensione, essendo confermativa delle aliquote in vigore nel 2002 ed essendo stata deliberata anteriormente al 30 settembre 2002.

- Che l'addizionale regionale in oggetto, in quanto istituita e disciplinata dalla legislazione statale, debba considerarsi tributo statale e non "proprio" della Regione, e come tale rientrante nella competenza esclusiva dello Stato ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost. è stato affermato, ex plurimis, nelle sentenze nn. 37 e 381/2004.



Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 2

Costituzione  art. 119  co. 2

Altri parametri e norme interposte