Sentenza 2/2006 (ECLI:IT:COST:2006:2)
Massima numero 30066
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente MARINI  - Redattore GALLO F.
Udienza Pubblica del  09/01/2006;  Decisione del  09/01/2006
Deposito del 13/01/2006; Pubblicazione in G. U. 18/01/2006
Massime associate alla pronuncia:  30065


Titolo
SENT. 2/06 B. IMPOSTE E TASSE - REGIONE MARCHE - ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF PER IL 2003 - MISURA - PREVISIONE DI QUATTRO ALIQUOTE PROGRESSIVE - DENUNCIATO CONTRASTO CON LA ASSERITA PREVISIONE STATALE DI UN'UNICA ALIQUOTA, MANCANZA DI COORDINAMENTO CON I PRINCIPI DELLA FINANZA PUBBLICA E DEL SISTEMA TRIBUTARIO, PREGIUDIZIO DEI PRINCIPI DI EQUITÀ E RAGIONEVOLEZZA, DISPARITÀ DI TRATTAMENTO TRIBUTARIO TRA I CITTADINI RESIDENTI NELLA REGIONE MARCHE E QUELLI RESIDENTI IN ALTRE REGIONI, OSTACOLO ALLA LIBERTÀ DI RESIDENZA, DOMICILIO E IMPRESA IN QUALSIASI PARTE DEL TERRITORIO NAZIONALE, OSTACOLO ALLA LIBERA CIRCOLAZIONE DI PERSONE E DI COSE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 7, della legge della Regione Marche 19 dicembre 2001, n. 35 e dell'annessa tabella A, censurati, in riferimento agli artt. 3, 16, 41, 53, 117, secondo comma, lettera e), 119, secondo comma, e 120 della Costituzione, nella parte in cui determinano la misura dell'addizionale all'IRPEF in ragione di quattro aliquote, sulla base di una modulazione diversa e crescente per scaglioni di reddito. L'assunto interpretativo da cui prende le mosse il rimettente è errato: infatti, né la norma statale istitutiva dell'addizionale né la relativa legge di delegazione, nell'impiegare il termine "aliquota" al singolare per la determinazione degli aumenti, impediscono che tali aumenti siano improntati a criteri di progressività, dal momento che la parola "aliquota", usata al singolare e senza altra specificazione, ben può essere interpretata, secondo l'uso generale e specialistico del settore tributario, in senso neutrale, sia nel senso di aliquota proporzionale che nel senso di aliquota progressiva. Deve, inoltre, negarsi che la Costituzione stabilisca una riserva esclusiva di competenza legislativa dello Stato in tema di progressività dei tributi, dal momento che, al contrario, ai sensi dell'art. 53, secondo comma, Cost., la progressività è principio informatore dell'intero sistema tributario ed è, quindi, legittimo che le Regioni ne facciano uso, in funzione delle politiche economiche e fiscali perseguite. Non sussiste, infine, neppure la lamentata disparità di trattamento fra cittadini residenti nella Regione Marche e cittadini residenti in altre Regioni, dal momento che la diversità di trattamento fra contribuenti aventi lo stesso reddito imponibile costituirebbe la necessaria conseguenza non della progressività dell'aliquota ma del potere degli enti di prevedere, entro i limiti stabiliti dalla legge statale, aliquote anche non progressive della stessa addizionale che possono risultare fra loro diverse.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 16

Costituzione  art. 

Costituzione  art. 53

Costituzione  art. 117  co. 2

Costituzione  art. 119  co. 2

Costituzione  art. 120

Altri parametri e norme interposte