Sentenza 3/2006 (ECLI:IT:COST:2006:3)
Massima numero 30067
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente BILE  - Redattore BILE
Udienza Pubblica del  09/01/2006;  Decisione del  09/01/2006
Deposito del 13/01/2006; Pubblicazione in G. U. 18/01/2006
Massime associate alla pronuncia:  30068  30069


Titolo
SENT. 3/06 A. ELEZIONI - REGIONE MARCHE - ELEZIONE DEL CONSIGLIO E DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE - RICORSO DEL GOVERNO - DENUNCIATA CONTRARIETÀ A PRINCIPI FONDAMENTALI DELLA LEGISLAZIONE STATALE, CONTRASTO CON LA "RISERVA DI STATUTO" - MANCATA INDICAZIONE NEL RICORSO DELLE SPECIFICHE DISPOSIZIONI RITENUTE ECCEDENTI LE COMPETENZE DELLA REGIONE - INAMMISSIBILITÀ DELLE QUESTIONI.

Testo

Sono inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 6, comma 2, 7, comma 2, 21 e 25, commi 3 e 4, lettera a), della legge della Regione Marche 16 dicembre 2004, n. 27, sollevate in riferimento agli artt. 122 e 123 della Costituzione e all'art. 5 della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1, dal momento che la scelta politica del Governo di impugnare norme regionali si esprime nell'indicazione delle specifiche disposizioni ritenute eccedenti le competenze della Regione, con la conseguenza che le questioni proposte nei confronti di norme non considerate da tale scelta politica sono inammissibili.

- V., citate, sentenze n. 106/2005, n. 166/2004, n. 338/2003, n. 533/2002.



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Marche  16/12/2004  n. 27  art. 6  co. 2

legge della Regione Marche  16/12/2004  n. 27  art. 7  co. 2

legge della Regione Marche  16/12/2004  n. 27  art. 21  co. 

legge della Regione Marche  16/12/2004  n. 27  art. 25  co. 3

legge della Regione Marche  16/12/2004  n. 27  art. 25  co. 4

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 122

Costituzione  art. 123

legge costituzionale  art. 5

Altri parametri e norme interposte