Sentenza 3/2006 (ECLI:IT:COST:2006:3)
Massima numero 30068
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente BILE - Redattore BILE
Udienza Pubblica del
09/01/2006; Decisione del
09/01/2006
Deposito del 13/01/2006; Pubblicazione in G. U. 18/01/2006
Titolo
SENT. 3/06 B. ELEZIONI - REGIONE MARCHE - ELEZIONE DEL CONSIGLIO E DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE - COMPETENZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA A PROMUOVERE INTESE PER ADEMPIMENTI A CARICO DI ORGANI DELLO STATO - RICORSO DEL GOVERNO - DENUNCIATA INVASIONE DELLA COMPETENZA LEGISLATIVA ESCLUSIVA DEL PARLAMENTO NAZIONALE - CENSURA DI NORMA NON PIÙ IN VIGORE PRIMA DELLA PROPOSIZIONE DEL GIUDIZIO - DIFETTO ORIGINARIO DI INTERESSE A RICORRERE - INAMMISSIBILITÀ DELLA QUESTIONE.
SENT. 3/06 B. ELEZIONI - REGIONE MARCHE - ELEZIONE DEL CONSIGLIO E DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE - COMPETENZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA A PROMUOVERE INTESE PER ADEMPIMENTI A CARICO DI ORGANI DELLO STATO - RICORSO DEL GOVERNO - DENUNCIATA INVASIONE DELLA COMPETENZA LEGISLATIVA ESCLUSIVA DEL PARLAMENTO NAZIONALE - CENSURA DI NORMA NON PIÙ IN VIGORE PRIMA DELLA PROPOSIZIONE DEL GIUDIZIO - DIFETTO ORIGINARIO DI INTERESSE A RICORRERE - INAMMISSIBILITÀ DELLA QUESTIONE.
Testo
E' inammissibile, per originario difetto di interesse a ricorrere, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 25, comma 2, della legge della Regione Marche 16 dicembre 2004, n. 27, sollevata in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera g), della Costituzione, dal momento che è riferita ad una norma non più in vigore e che non risulta aver avuto nel frattempo alcuna applicazione: infatti, l'originario testo della norma, prima della proposizione del giudizio, è stato radicalmente modificato, in senso satisfattivo delle pretese del ricorrente, dall'art. 1 della legge regionale 1 febbraio 2005, n. 5.
E' inammissibile, per originario difetto di interesse a ricorrere, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 25, comma 2, della legge della Regione Marche 16 dicembre 2004, n. 27, sollevata in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera g), della Costituzione, dal momento che è riferita ad una norma non più in vigore e che non risulta aver avuto nel frattempo alcuna applicazione: infatti, l'originario testo della norma, prima della proposizione del giudizio, è stato radicalmente modificato, in senso satisfattivo delle pretese del ricorrente, dall'art. 1 della legge regionale 1 febbraio 2005, n. 5.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Marche
16/12/2004
n. 27
art. 25
co. 2
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 2
Altri parametri e norme interposte