Sentenza 3/2006 (ECLI:IT:COST:2006:3)
Massima numero 30068
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente BILE  - Redattore BILE
Udienza Pubblica del  09/01/2006;  Decisione del  09/01/2006
Deposito del 13/01/2006; Pubblicazione in G. U. 18/01/2006
Massime associate alla pronuncia:  30067  30069


Titolo
SENT. 3/06 B. ELEZIONI - REGIONE MARCHE - ELEZIONE DEL CONSIGLIO E DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE - COMPETENZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA A PROMUOVERE INTESE PER ADEMPIMENTI A CARICO DI ORGANI DELLO STATO - RICORSO DEL GOVERNO - DENUNCIATA INVASIONE DELLA COMPETENZA LEGISLATIVA ESCLUSIVA DEL PARLAMENTO NAZIONALE - CENSURA DI NORMA NON PIÙ IN VIGORE PRIMA DELLA PROPOSIZIONE DEL GIUDIZIO - DIFETTO ORIGINARIO DI INTERESSE A RICORRERE - INAMMISSIBILITÀ DELLA QUESTIONE.

Testo
E' inammissibile, per originario difetto di interesse a ricorrere, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 25, comma 2, della legge della Regione Marche 16 dicembre 2004, n. 27, sollevata in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera g), della Costituzione, dal momento che è riferita ad una norma non più in vigore e che non risulta aver avuto nel frattempo alcuna applicazione: infatti, l'originario testo della norma, prima della proposizione del giudizio, è stato radicalmente modificato, in senso satisfattivo delle pretese del ricorrente, dall'art. 1 della legge regionale 1 febbraio 2005, n. 5.

Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Marche  16/12/2004  n. 27  art. 25  co. 2

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 2

Altri parametri e norme interposte