Sentenza 3/2006 (ECLI:IT:COST:2006:3)
Massima numero 30069
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente BILE  - Redattore BILE
Udienza Pubblica del  09/01/2006;  Decisione del  09/01/2006
Deposito del 13/01/2006; Pubblicazione in G. U. 18/01/2006
Massime associate alla pronuncia:  30067  30068


Titolo
SENT. 3/06 C. ELEZIONI - REGIONE MARCHE - ELEZIONE DEL CONSIGLIO E DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE - COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE NELLA PREVISIONE DI 42 CONSIGLIERI E DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE - RICORSO DEL GOVERNO - DENUNCIATA ATTIVITÀ LEGISLATIVA ORDINARIA DELLA REGIONE IN MATERIA RISERVATA ALLA FONTE STATUTARIA E CONTRASTO CON LO STATUTO - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 122 e 123 della Costituzione e all'art. 5 della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1, dell'art. 4, comma 1, della legge della Regione Marche 16 dicembre 2004, n. 27, secondo cui "il Consiglio regionale è composto da 42 consiglieri e dal presidente della Giunta regionale". Il ricorrente assume, in primis, che la composizione del consiglio regionale è materia riservata alla fonte statutaria, onde, sino all'entrata in vigore del nuovo statuto, non può essere oggetto di legge ordinaria: peraltro, l'art. 25 della legge impugnata prevede espressamente che le disposizioni in essa contenute si applicano solo a seguito dell'entrata in vigore del nuovo statuto regionale, con la conseguenza che neppure in astratto si sarebbe potuto porre un problema di determinazione dell'ambito della potestà regionale in materia, secondo i canoni del regime transitorio di cui all'art. 5 della legge costituzionale n. 1 del 1999, che ha efficacia vincolante solo fino all'entrata in vigore dei nuovi statuti regionali. In secondo luogo, la norma impugnata non si scontra con il nuovo statuto, che fissa in quarantadue il numero dei componenti del Consiglio regionale, dal momento che l'interpretazione letterale e sistematica degli artt. 7, comma 1, 11, comma 2, 6, comma 1, e 11, comma 1, dello Statuto - in particolare la previsione della concomitanza delle elezioni del Consiglio regionale e del presidente della Giunta - porta ad escludere che il legislatore statutario abbia inteso considerare il Presidente della Giunta regionale quale componente del Consiglio regionale, come, viceversa, è espressamente previsto per il Presidente del medesimo Consiglio.

- V., citata, sentenza n. 196/2003.



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Marche  16/12/2004  n. 27  art. 4  co. 1

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 122

Costituzione  art. 123

legge costituzionale  art. 5

Altri parametri e norme interposte