Ordinanza 5/2006 (ECLI:IT:COST:2006:5)
Massima numero 30071
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente MARINI  - Redattore BILE
Udienza Pubblica del  09/01/2006;  Decisione del  09/01/2006
Deposito del 13/01/2006; Pubblicazione in G. U. 18/01/2006
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 5/06. ELEZIONI REGIONALI - REGIONE ABRUZZO - DISPOSIZIONI IN TEMA DI "LISTINO REGIONALE", CANDIDATO PRESIDENTE, PROCEDIMENTO - RICORSO DEL GOVERNO - DENUNCIATA ATTIVITÀ LEGISLATIVA ORDINARIA DELLA REGIONE IN MATERIA RISERVATA ALLA FONTE STATUTARIA, CONTRARIETÀ A PRINCIPI FONDAMENTALI DELLA LEGISLAZIONE STATALE - SOPRAVVENUTA ABROGAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE NELLA PARTE IMPUGNATA - RINUNCIA AL RICORSO - ESTINZIONE DEL PROCESSO.

Testo
La rinuncia al ricorso, per sopravvenuta abrogazione della legge regionale impugnata, comporta, ai sensi dell'art. 25 delle norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte costituzionale, l'estinzione del giudizio con il quale il Presidente del Consiglio dei ministri ha sollevato, in riferimento agli artt. 122 e 123 della Costituzione, e all'art. 5 della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1, questione di legittimità costituzionale della legge della Regione Abruzzo 13 dicembre 2004, n. 42 in materia di elezioni regionali.

Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Abruzzo  13/12/2004  n. 42  art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 122

Costituzione  art. 123

legge costituzionale  art. 5

Altri parametri e norme interposte

norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (16/3/1956 e s.m.)    n.   art. 25