Sentenza 259/2022 (ECLI:IT:COST:2022:259)
Massima numero 45171
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente de PRETIS - Redattore PATRONI GRIFFI
Udienza Pubblica del
23/11/2022; Decisione del
23/11/2022
Deposito del 20/12/2022; Pubblicazione in G. U. 21/12/2022
Titolo
Energia - Concessioni di grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico - Norme della Regione Basilicata - Modalità di assegnazione - Requisiti tecnico-organizzativi e economico-finanziari richiesti agli operatori economici - Criteri di aggiudicazione e di valutazione delle proposte progettuali - Obblighi e limiti gestionali dei partecipanti alle gare - Miglioramenti energetici - Misure di compensazione ambientale e territoriale - Determinazione della componente fissa del canone - Ricorso del Governo - Lamentata violazione dei principi fondamentali in materia di produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia - Carente motivazione - Inammissibilità delle questioni. (Classif. 094002).
Energia - Concessioni di grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico - Norme della Regione Basilicata - Modalità di assegnazione - Requisiti tecnico-organizzativi e economico-finanziari richiesti agli operatori economici - Criteri di aggiudicazione e di valutazione delle proposte progettuali - Obblighi e limiti gestionali dei partecipanti alle gare - Miglioramenti energetici - Misure di compensazione ambientale e territoriale - Determinazione della componente fissa del canone - Ricorso del Governo - Lamentata violazione dei principi fondamentali in materia di produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia - Carente motivazione - Inammissibilità delle questioni. (Classif. 094002).
Testo
Sono dichiarate inammissibili, per difetto di motivazione, le questioni di legittimità costituzionale, promosse dal Governo in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost., degli artt. 12, commi 2 e 3 (quest'ultimo in combinato disposto con l'art. 15, comma 2); 13, comma 1; 18; 19; 20; 21 e 24, comma 2 (quest'ultimo in combinato disposto con l'art. 31, comma 1, lett. f), della legge reg. Basilicata, n. 29 del 2021. Le disposizioni regionali censurate disciplinano le procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni a scopo idroelettrico in relazione ai requisiti tecnico-organizzativi ed economico-finanziari richiesti agli operatori economici (art. 12, commi 2 e 3), ai criteri di aggiudicazione e di valutazione delle proposte progettuali (art. 13), alle condizioni richieste per le proposte progettuali dei partecipanti alle gare in termini di obblighi e limiti gestionali (art. 18), di miglioramenti energetici (art. 19) e ambientali (art. 20) nonché di misure di compensazione (art. 21) e, infine, anche in relazione alla disciplina del canone concessorio (art. 24). Le prime sette questioni sono inammissibili per inconferenza del parametro costituzionale evocato, poiché il dato normativo, quello sistematico e contenutistico nonché i precedenti costituzionali portano a ricondurre la normativa sulle concessioni di grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico alla materia «tutela della concorrenza» di cui all'art. 117, secondo comma, lett. e), Cost., avendo ad oggetto la disciplina delle procedure di evidenza pubblica. Quanto alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 24, comma 2, che disciplina la determinazione della componente fissa del canone dovuto dal concessionario per l'utilizzo della forza motrice conseguibile con le acque e con i beni costituenti la grande derivazione idroelettrica, anch'essa risulta carente nella motivazione, perché il ricorrente non solo ha omesso di rappresentare che la componente fissa del canone "binomio" è disciplinata, oltre che dal comma 1-quinquies dell'art. 12 del d.lgs. n. 79 del 1999, anche dal successivo comma 1-septies, ma neppure ha spiegato come sarebbe vulnerata la sostenuta riserva di legge regionale, non adempiendo l'esigenza di adeguata motivazione che, nei giudizi proposti in via principale, si pone in termini più pregnanti rispetto a quelli instaurati in via incidentale. (Precedenti: S. 119/2022 - mass. 44774; S. 117/2022 - mass. 44910; S. 4/2022 - mass. 44469; S. 219/2021; S. 171/2021 - mass. 44136; S. 95/2021 - mass. 43878; S. 28/2014 - mass. 37659; S. 411/2008 - mass. 33017; S. 1/2008 - mass. 32061; S. 401/2007 - mass. 31859).
Sono dichiarate inammissibili, per difetto di motivazione, le questioni di legittimità costituzionale, promosse dal Governo in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost., degli artt. 12, commi 2 e 3 (quest'ultimo in combinato disposto con l'art. 15, comma 2); 13, comma 1; 18; 19; 20; 21 e 24, comma 2 (quest'ultimo in combinato disposto con l'art. 31, comma 1, lett. f), della legge reg. Basilicata, n. 29 del 2021. Le disposizioni regionali censurate disciplinano le procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni a scopo idroelettrico in relazione ai requisiti tecnico-organizzativi ed economico-finanziari richiesti agli operatori economici (art. 12, commi 2 e 3), ai criteri di aggiudicazione e di valutazione delle proposte progettuali (art. 13), alle condizioni richieste per le proposte progettuali dei partecipanti alle gare in termini di obblighi e limiti gestionali (art. 18), di miglioramenti energetici (art. 19) e ambientali (art. 20) nonché di misure di compensazione (art. 21) e, infine, anche in relazione alla disciplina del canone concessorio (art. 24). Le prime sette questioni sono inammissibili per inconferenza del parametro costituzionale evocato, poiché il dato normativo, quello sistematico e contenutistico nonché i precedenti costituzionali portano a ricondurre la normativa sulle concessioni di grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico alla materia «tutela della concorrenza» di cui all'art. 117, secondo comma, lett. e), Cost., avendo ad oggetto la disciplina delle procedure di evidenza pubblica. Quanto alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 24, comma 2, che disciplina la determinazione della componente fissa del canone dovuto dal concessionario per l'utilizzo della forza motrice conseguibile con le acque e con i beni costituenti la grande derivazione idroelettrica, anch'essa risulta carente nella motivazione, perché il ricorrente non solo ha omesso di rappresentare che la componente fissa del canone "binomio" è disciplinata, oltre che dal comma 1-quinquies dell'art. 12 del d.lgs. n. 79 del 1999, anche dal successivo comma 1-septies, ma neppure ha spiegato come sarebbe vulnerata la sostenuta riserva di legge regionale, non adempiendo l'esigenza di adeguata motivazione che, nei giudizi proposti in via principale, si pone in termini più pregnanti rispetto a quelli instaurati in via incidentale. (Precedenti: S. 119/2022 - mass. 44774; S. 117/2022 - mass. 44910; S. 4/2022 - mass. 44469; S. 219/2021; S. 171/2021 - mass. 44136; S. 95/2021 - mass. 43878; S. 28/2014 - mass. 37659; S. 411/2008 - mass. 33017; S. 1/2008 - mass. 32061; S. 401/2007 - mass. 31859).
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Basilicata
26/07/2021
n. 29
art. 12
co. 2
legge della Regione Basilicata
26/07/2021
n. 29
art. 12
co. 3
legge della Regione Basilicata
26/07/2021
n. 29
art. 15
co. 2
legge della Regione Basilicata
26/07/2021
n. 29
art. 13
co. 1
legge della Regione Basilicata
26/07/2021
n. 29
art. 18
co.
legge della Regione Basilicata
26/07/2021
n. 29
art. 19
co.
legge della Regione Basilicata
26/07/2021
n. 29
art. 20
co.
legge della Regione Basilicata
26/07/2021
n. 29
art. 21
co.
legge della Regione Basilicata
26/07/2021
n. 29
art. 24
co. 2
legge della Regione Basilicata
26/07/2021
n. 29
art. 31
co. 1
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 3
Altri parametri e norme interposte