Ordinanza 7/2006 (ECLI:IT:COST:2006:7)
Massima numero 30073
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente MARINI - Redattore MARINI A.
Udienza Pubblica del
09/01/2006; Decisione del
09/01/2006
Deposito del 13/01/2006; Pubblicazione in G. U. 18/01/2006
Massime associate alla pronuncia:
30074
Titolo
ORD. 7/06 A. FALLIMENTO E PROCEDURE CONCORSUALI - AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA DELLE GRANDI IMPRESE IN STATO DI INSOLVENZA - FASE COSIDDETTA DI "OSSERVAZIONE" E PROCEDURA DI AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA CON PROGRAMMA DI RISTRUTTURAZIONE - ACCERTAMENTO DEL PASSIVO - APPLICAZIONE DELLE REGOLE DEL CONCORSO - DENUNCIATA LESIONE DEL DIRITTO DI DIFESA E DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA IN DANNO DEI CREDITORI CHE SCELGONO DI NON PARTECIPARE ALL'ACCERTAMENTO DEL PASSIVO - QUESTIONE SOLLEVATA DA GIUDICE CHE NON È CHIAMATO A FARE APPLICAZIONE DELLA NORMA CENSURATA - MANIFESTA INAMMISSIBILITÀ DELLA QUESTIONE.
ORD. 7/06 A. FALLIMENTO E PROCEDURE CONCORSUALI - AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA DELLE GRANDI IMPRESE IN STATO DI INSOLVENZA - FASE COSIDDETTA DI "OSSERVAZIONE" E PROCEDURA DI AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA CON PROGRAMMA DI RISTRUTTURAZIONE - ACCERTAMENTO DEL PASSIVO - APPLICAZIONE DELLE REGOLE DEL CONCORSO - DENUNCIATA LESIONE DEL DIRITTO DI DIFESA E DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA IN DANNO DEI CREDITORI CHE SCELGONO DI NON PARTECIPARE ALL'ACCERTAMENTO DEL PASSIVO - QUESTIONE SOLLEVATA DA GIUDICE CHE NON È CHIAMATO A FARE APPLICAZIONE DELLA NORMA CENSURATA - MANIFESTA INAMMISSIBILITÀ DELLA QUESTIONE.
Testo
E' manifestamente inammissibile, per irrilevanza nel giudizio a quo, la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dell'art. 53 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, secondo cui, una volta aperta la procedura di amministrazione straordinaria, l'accertamento del passivo prosegue sulla base delle disposizioni della sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza: infatti, nel giudizio a quo, di opposizione a decreto ingiuntivo, la società opponente, a seguito della dichiarazione dello stato di insolvenza, versa nella fase cosiddetta di "osservazione", destinata a concludersi o con l'ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria o con la dichiarazione di fallimento, mentre la norma censurata attiene all'accertamento del passivo nella successiva ed eventuale fase di amministrazione straordinaria e il rimettente non è tenuto a fare della stessa alcuna applicazione.
E' manifestamente inammissibile, per irrilevanza nel giudizio a quo, la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dell'art. 53 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, secondo cui, una volta aperta la procedura di amministrazione straordinaria, l'accertamento del passivo prosegue sulla base delle disposizioni della sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza: infatti, nel giudizio a quo, di opposizione a decreto ingiuntivo, la società opponente, a seguito della dichiarazione dello stato di insolvenza, versa nella fase cosiddetta di "osservazione", destinata a concludersi o con l'ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria o con la dichiarazione di fallimento, mentre la norma censurata attiene all'accertamento del passivo nella successiva ed eventuale fase di amministrazione straordinaria e il rimettente non è tenuto a fare della stessa alcuna applicazione.
Atti oggetto del giudizio
decreto legislativo
08/07/1999
n. 270
art. 53
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
Altri parametri e norme interposte