Ordinanza 7/2006 (ECLI:IT:COST:2006:7)
Massima numero 30074
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente MARINI - Redattore MARINI A.
Udienza Pubblica del
09/01/2006; Decisione del
09/01/2006
Deposito del 13/01/2006; Pubblicazione in G. U. 18/01/2006
Massime associate alla pronuncia:
30073
Titolo
ORD. 7/06 B. FALLIMENTO E PROCEDURE CONCORSUALI - AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA DELLE GRANDI IMPRESE IN STATO DI INSOLVENZA - FASE COSIDDETTA DI "OSSERVAZIONE" E PROCEDURA DI AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA CON PROGRAMMA DI RISTRUTTURAZIONE - ACCERTAMENTO DEL PASSIVO - APPLICAZIONE DELLE REGOLE DEL CONCORSO - DENUNCIATA IRRAGIONEVOLEZZA IN RELAZIONE ALLA POSSIBILE ASSENZA DI UNA SUCCESSIVA FASE LIQUIDATORIA - QUESTIONE SOLLEVATA IN BASE AD ASSUNTO ERRONEO - MANIFESTA INAMMISSIBILITÀ DELLA QUESTIONE.
ORD. 7/06 B. FALLIMENTO E PROCEDURE CONCORSUALI - AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA DELLE GRANDI IMPRESE IN STATO DI INSOLVENZA - FASE COSIDDETTA DI "OSSERVAZIONE" E PROCEDURA DI AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA CON PROGRAMMA DI RISTRUTTURAZIONE - ACCERTAMENTO DEL PASSIVO - APPLICAZIONE DELLE REGOLE DEL CONCORSO - DENUNCIATA IRRAGIONEVOLEZZA IN RELAZIONE ALLA POSSIBILE ASSENZA DI UNA SUCCESSIVA FASE LIQUIDATORIA - QUESTIONE SOLLEVATA IN BASE AD ASSUNTO ERRONEO - MANIFESTA INAMMISSIBILITÀ DELLA QUESTIONE.
Testo
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dell'art. 18 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, secondo cui la sentenza che dichiara lo stato di insolvenza, pur non privando l'imprenditore della capacità di stare in giudizio, determina gli effetti dell'art. 52 della legge fallimentare, con applicazione, quindi, del principio del concorso formale sin dalla fase cosiddetta di "osservazione" che precede l'apertura della procedura di amministrazione straordinaria ovvero la dichiarazione di fallimento: il dubbio di legittimità, infatti, discende dall'assunto che l'accertamento concorsuale del passivo possa trovare la sua unica giustificazione nella concorsualità anche del procedimento liquidatorio, ma tale assunto è errato, ove si consideri che, nella fase di "osservazione", la formazione concorsuale dello stato passivo è strumento per la valutazione, che il tribunale deve compiere, circa la sussistenza delle concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico delle attività imprenditoriali cui è condizionata l'ammissione alla procedura e che essa rappresenta una delle possibili modalità, la cui scelta è rimessa alla discrezionalità del legislatore, attraverso le quali può avvenire l'accertamento dei debiti, a seguito della dichiarazione dello stato di insolvenza, in un procedimento alternativo al fallimento ma pur sempre ispirato al contemperamento fra l'interesse al risanamento dell'impresa e l'interesse dei creditori al soddisfacimento delle proprie ragioni.
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dell'art. 18 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, secondo cui la sentenza che dichiara lo stato di insolvenza, pur non privando l'imprenditore della capacità di stare in giudizio, determina gli effetti dell'art. 52 della legge fallimentare, con applicazione, quindi, del principio del concorso formale sin dalla fase cosiddetta di "osservazione" che precede l'apertura della procedura di amministrazione straordinaria ovvero la dichiarazione di fallimento: il dubbio di legittimità, infatti, discende dall'assunto che l'accertamento concorsuale del passivo possa trovare la sua unica giustificazione nella concorsualità anche del procedimento liquidatorio, ma tale assunto è errato, ove si consideri che, nella fase di "osservazione", la formazione concorsuale dello stato passivo è strumento per la valutazione, che il tribunale deve compiere, circa la sussistenza delle concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico delle attività imprenditoriali cui è condizionata l'ammissione alla procedura e che essa rappresenta una delle possibili modalità, la cui scelta è rimessa alla discrezionalità del legislatore, attraverso le quali può avvenire l'accertamento dei debiti, a seguito della dichiarazione dello stato di insolvenza, in un procedimento alternativo al fallimento ma pur sempre ispirato al contemperamento fra l'interesse al risanamento dell'impresa e l'interesse dei creditori al soddisfacimento delle proprie ragioni.
Atti oggetto del giudizio
decreto legislativo
08/07/1999
n. 270
art. 18
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
Altri parametri e norme interposte