ORD. 8/06 C. STRANIERO - LEGALIZZAZIONE DEL LAVORO IRREGOLARE - EXTRACOMUNITARI CHE ABBIANO LASCIATO IL TERRITORIO NAZIONALE E SI TROVINO NELLE CONDIZIONI DI CUI ALL'ART. 13, COMMA 13, DEL D.LGS. N. 286 DEL 1998 - DIVIETO DI REGOLARIZZAZIONE - DENUNCIATA DISPARITÀ DI TRATTAMENTO RISPETTO A QUANTI NON ABBIANO OTTEMPERATO ALL'ESPULSIONE E ABBIANO INIZIATO A LAVORARE ENTRO IL 10 GIUGNO 2002 - DISPARITÀ DI MERO FATTO - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 8, lettera a), del decreto-legge 9 settembre 2002, n. 195, convertito, con modificazioni, nella legge 9 ottobre 2002, n. 222, censurato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui esclude la regolarizzazione, a seguito di istanza di emersione, dei lavoratori extracomunitari che abbiano lasciato il territorio nazionale e si trovino nelle condizioni di cui all'art. 13, comma 13, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dal momento che la disparità di trattamento denunciata dal rimettente - legata ai molteplici fattori che possono, nei singoli casi concreti, determinare differenze applicative della normativa de qua - si risolve in una disparità di mero fatto, inidonea, come tale, a fondare un giudizio di violazione del principio di eguaglianza.
- V., citate, sentenze n. 264, n. 276 e n. 338/2005 e ordinanza n. 155/2005.