ORD. 9/06. IMPOSTE E TASSE - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI - SOPPRESSIONE PER LE SUCCESSIONI APERTE DAL 25 OTTOBRE 2001 - DISCIPLINA TRANSITORIA ESPRESSAMENTE ABROGATIVA DELLE DISPOSIZIONI "INCOMPATIBILI", CON EFFETTO SULLE SITUAZIONI PENDENTI - MANCATA PREVISIONE - DENUNCIATA LESIONE DEL PRINCIPIO DI AFFIDAMENTO, IRRAGIONEVOLEZZA, DISPARITÀ DI TRATTAMENTO, LESIONE DEL PRINCIPIO DI CAPACITÀ CONTRIBUTIVA IN RELAZIONE AL REQUISITO DELL'ATTUALITÀ - RICHIESTA DI PRONUNCIA ADDITIVA CON 'PETITUM' GENERICO, PLURALITÀ DI SOLUZIONI NON COSTITUZIONALMENTE VINCOLATE E RIMESSE ALLA DISCREZIONALITÀ DEL LEGISLATORE - MANIFESTA INAMMISSIBILITÀ DELLA QUESTIONE.
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 13, comma 1, e 17, comma 3, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, censurati, in riferimento al principio di legittimo affidamento nella certezza e sicurezza giuridica del diritto ed agli artt. 3 e 53 della Costituzione, nella parte in cui non prevedono - per le situazioni ancora pendenti - l'espressa abrogazione, da parte del legislatore o del Governo delegato all'emanazione di uno o più decreti, delle disposizioni in materia di imposta sulle successioni e donazioni di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346 e successive modificazioni, ove siano incompatibili con quelle di cui alla legge n. 383 del 2001, che ha soppresso tale tributo. Il giudice a quo, infatti, nel chiedere alla Corte una pronuncia additiva ad effetti abrogativi e retroattivi, prospetta un petitum generico, avendo omesso di precisare quali siano le norme previgenti che dovrebbero essere espressamente e retroattivamente abrogate in ragione della incompatibilità con quelle vigenti. Inoltre, il petitum del rimettente comporta una pluralità di soluzioni in ordine al possibile contenuto della pronuncia additiva richiesta, nessuna delle quali appare costituzionalmente vincolata e la cui scelta è rimessa alla discrezionalità del legislatore, soprattutto ove si consideri che, in materia di successione di leggi, il legislatore ha ampia discrezionalità di modulare nel tempo la disciplina introdotta, con l'unico limite della ragionevolezza (nella specie non superato).
- Sulla ampia discrezionalità riconosciuta al legislatore in materia di successione di leggi nel tempo v., citate, ex plurimis, sentenza n. 308/2002 e ordinanza n. 108/2002.
- V., citate, sentenza n. 291/2001, ordinanze n. 399, n. 273 e 260/2005.