Ordinanza 10/2006 (ECLI:IT:COST:2006:10)
Massima numero 30079
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente MARINI - Redattore MAZZELLA
Udienza Pubblica del
09/01/2006; Decisione del
09/01/2006
Deposito del 13/01/2006; Pubblicazione in G. U. 18/01/2006
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 10/06. ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - MAGISTRATURA - LAVORATRICI MADRI - CORRESPONSIONE DELL'INDENNITÀ GIUDIZIARIA NEL PERIODO DI ASTENSIONE DAL LAVORO PER MATERNITÀ E PUERPERIO - ESCLUSIONE - DENUNCIATA DISPARITÀ DI TRATTAMENTO RISPETTO AL PERSONALE DELLE CANCELLERIE E DELLE SEGRETERIE GIUDIZIARIE - SOPRAVVENUTA MODIFICAZIONE DEL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE RIMETTENTE.
ORD. 10/06. ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - MAGISTRATURA - LAVORATRICI MADRI - CORRESPONSIONE DELL'INDENNITÀ GIUDIZIARIA NEL PERIODO DI ASTENSIONE DAL LAVORO PER MATERNITÀ E PUERPERIO - ESCLUSIONE - DENUNCIATA DISPARITÀ DI TRATTAMENTO RISPETTO AL PERSONALE DELLE CANCELLERIE E DELLE SEGRETERIE GIUDIZIARIE - SOPRAVVENUTA MODIFICAZIONE DEL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE RIMETTENTE.
Testo
Restituzione degli atti al giudice a quo affinché valuti la persistente rilevanza e non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, primo comma, della legge 19 febbraio 1981, n. 27, censurato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui esclude la corresponsione al personale di magistratura dell'indennità ivi prevista durante i periodi di astensione obbligatoria dal lavoro ai sensi dell'art. 4 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204. Successivamente alle ordinanze di rimessione, infatti, è entrata in vigore la legge 30 dicembre 2004, n. 311 ed il mutamento del quadro normativo dalla stessa introdotto impone al rimettente di riesaminare la perdurante rilevanza della questione e, preliminarmente, di valutare l'applicabilità dello ius superveniens alla fattispecie sottoposta al suo esame.
Restituzione degli atti al giudice a quo affinché valuti la persistente rilevanza e non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, primo comma, della legge 19 febbraio 1981, n. 27, censurato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui esclude la corresponsione al personale di magistratura dell'indennità ivi prevista durante i periodi di astensione obbligatoria dal lavoro ai sensi dell'art. 4 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204. Successivamente alle ordinanze di rimessione, infatti, è entrata in vigore la legge 30 dicembre 2004, n. 311 ed il mutamento del quadro normativo dalla stessa introdotto impone al rimettente di riesaminare la perdurante rilevanza della questione e, preliminarmente, di valutare l'applicabilità dello ius superveniens alla fattispecie sottoposta al suo esame.
Atti oggetto del giudizio
legge
19/02/1981
n. 27
art. 3
co. 1
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte