Ordinanza 11/2006 (ECLI:IT:COST:2006:11)
Massima numero 30080
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente MARINI  - Redattore GALLO F.
Udienza Pubblica del  09/01/2006;  Decisione del  09/01/2006
Deposito del 13/01/2006; Pubblicazione in G. U. 18/01/2006
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 11/06. RAPPORTI INTERNAZIONALI - REGIONE UMBRIA - INTERVENTI DI ASSISTENZA SANITARIA IN FAVORE DI PAESI EXTRACOMUNITARI IN GRAVI DIFFICOLTÀ ASSISTENZIALI SANITARIE - RICORSO DEL GOVERNO - SOPRAVVENUTA MODIFICA DELLE NORME CENSURATE IN SENSO SATISFATTIVO DELLE RICHIESTE DEL RICORRENTE - RINUNCIA AL RICORSO IN MANCANZA DI COSTITUZIONE DELLA PARTE RESISTENTE - ESTINZIONE DEL PROCESSO.

Testo

La rinuncia al ricorso, in mancanza di costituzione della parte resistente, comporta, ai sensi dell'art. 25 delle norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte costituzionale, l'estinzione del giudizio con il quale il Presidente del Consiglio dei ministri ha sollevato, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, lettere c) e d), della legge della Regione Umbria 6 agosto 2004, n. 18.

- V., citate, ex plurimis, ordinanze n. 353 e n. 6/2005 e n. 234/1999.



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Umbria  06/08/2004  n. 18  art. 2  co. 1

legge della Regione Umbria  06/08/2004  n. 18  art. 2  co. 1

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 2

Altri parametri e norme interposte

norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (16/3/1956 e s.m.)    n.   art. 25