SENT. 12/06 B. STATUTO - REGIONE ABRUZZO - PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE ALL'ATTUAZIONE E ALL'ESECUZIONE DEGLI ACCORDI INTERNAZIONALI DELLO STATO - RICORSO DEL GOVERNO - ESPRESSO RIFERIMENTO AL RISPETTO DELLA PROCEDURA STABILITA DALLO STATO - DENUNCIATA OMISSIONE IN CONTRASTO CON LA PREVISIONE COSTITUZIONALE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
È infondata la questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 117, quinto comma, Cost., dell'art. 2, comma 3, dello statuto della Regione Abruzzo, approvato in prima deliberazione il 20 luglio 2004 ed in seconda deliberazione il 21 settembre 2004, nella parte in cui dispone che la Regione «partecipa [...] all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali dello Stato». Poiché, infatti, lo statuto di una Regione è valida fonte primaria e fondamentale dell'ordinamento regionale, a condizione che esso sia «in armonia con la Costituzione» (art. 123, primo comma, Cost.), rappresentando pertanto il sistema costituzionale complessivo, articolantesi nei principî contenuti nelle singole norme della Carta fondamentale e delle leggi ordinarie di diretta attuazione, il contesto all'interno del quale deve procedersi alla lettura ed all'interpretazione delle norme statutarie, che in quel sistema vivono ed operano, l'attribuzione alle Regioni, con la riforma del Titolo V, nelle materie di loro competenza, della funzione attuativa ed esecutiva degli accordi internazionali e degli atti della Unione europea viene esplicitamente subordinata al rispetto delle norme di procedura stabilite da leggi dello Stato (art. 117, quinto comma, Cost.), a dettare le quali è intervenuta la legge 5 giugno 2003, n. 131 (artt. 5 e 6). Dovendosi quindi muovere tutte le attività delle Regioni volte all'attuazione ed all'esecuzione di accordi internazionali all'interno di un siffatto quadro normativo, costituente ad un tempo il parametro di valutazione della legittimità costituzionale degli atti legislativi dello Stato e delle Regioni in materia ed il criterio interpretativo degli stessi, il riferimento testuale della norma statutaria impugnata alla dizione usata dall'art. 117, quinto comma, Cost. ne conferma l'inserimento nel quadro stesso, senza che sia rinvenibile alcuna espressione che possa far pensare ad una illegittima volontà derogatoria della Regione.
- Infondatezza di analoga questione di legittimità costituzionale, in ipotesi di norma statutaria richiamante la competenza regionale in materia di attuazione ed esecuzione di accordi internazionali, la quale appaia "agevolmente interpretabile in modo conforme al sistema costituzionale": sentenza n. 379/2004.