Sentenza 12/2006 (ECLI:IT:COST:2006:12)
Massima numero 30083
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente BILE  - Redattore SILVESTRI
Udienza Pubblica del  11/01/2006;  Decisione del  11/01/2006
Deposito del 20/01/2006; Pubblicazione in G. U. 25/01/2006
Massime associate alla pronuncia:  30081  30082  30084  30085  30086  30087  30088


Titolo
SENT. 12/06 C. STATUTO - REGIONE ABRUZZO - ASSESSORI SFIDUCIATI DAL CONSIGLIO - OBBLIGO DEL PRESIDENTE DI PROVVEDERE ALLA SOSTITUZIONE - RICORSO DEL GOVERNO - CONTRASTO CON LA PREVISIONE COSTITUZIONALE CHE ATTRIBUISCE AL PRESIDENTE L'INIZIATIVA DELLA NOMINA E REVOCA DEI COMPONENTI LA GIUNTA - ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE.

Testo

È costituzionalmente illegittimo l'art. 45, comma 3, dello statuto della Regione Abruzzo, secondo il quale «Il Presidente della Giunta nel caso in cui il Consiglio sfiduci uno o più assessori provvede alla loro sostituzione». Il quinto comma dell'art. 122 Cost., infatti, attribuisce alle Regioni la facoltà di prevedere nei propri statuti modi di elezione del Presidente diversi dal suffragio universale e diretto, fissando, poi, una conseguenza necessaria dell'opzione in favore dell'elezione a suffragio universale e diretto, nel senso che il Presidente «eletto» nomina e revoca di sua iniziativa gli assessori. Una volta scelta la forma di governo, caratterizzata dall'elezione a suffragio universale e diretto del Presidente, nei confronti del Consiglio esiste solo la responsabilità politica del Presidente stesso, nella cui figura istituzionale confluiscono la responsabilità collegiale della Giunta e la responsabilità individuale dei singoli assessori, sicché la sfiducia individuale agli assessori si pone in contrasto con la norma costituzionale, nella quale si riflettono i principî ispiratori dell'equilibrio costituzionale tra i supremi organi regionali derivante dall'investitura popolare del Presidente. La presenza nel secondo inciso dell'art. 122, quinto comma, Cost., della parola «eletto» indica un potere consequenziale e indefettibile proprio del Presidente individuato mediante voto popolare: il corpo elettorale investe contemporaneamente il Presidente del potere esecutivo ed il Consiglio del potere legislativo e di controllo nei confronti del Presidente e della Giunta, sul presupposto dell'armonia dell'indirizzo politico presuntivamente garantita dalla simultanea elezione di entrambi nella medesima tornata elettorale e dai medesimi elettori. Il principio funzionale noto con l'espressione aut simul stabunt aut simul cadent esclude che possano essere introdotti circuiti fiduciari collaterali ed accessori rispetto alla presuntiva unità di indirizzo politico derivante dalla contemporanea investitura popolare di Presidente e Consiglio. L'equilibrio tra poteri configurato nel modello disegnato dalla Costituzione verrebbe alterato se si privasse il Presidente della possibilità di scegliere e revocare discrezionalmente gli assessori della propria Giunta, del cui operato deve rispondere al Consiglio ed al corpo elettorale.

- L'ammissibilità della mozione di sfiducia individuale al singolo ministro va inquadrata nella forma di governo parlamentare, che caratterizza la relazione tra Parlamento e Governo, consistente in un'articolazione di rapporti che fa perno sulla responsabilità collegiale del Governo e sulla responsabilità individuale dei ministri, entrambe esplicitamente contemplate nell'art. 95, secondo comma, Cost.: sentenza n. 7/1996.

- La diversa forma di governo prevista dalla Costituzione per le Regioni designata con le parole «Presidente eletto a suffragio universale e diretto» è «caratterizzata dall'attribuzione ad esso di forti e tipici poteri per la gestione unitaria dell'indirizzo politico e amministrativo della Regione (nomina e revoca dei componenti della Giunta, potere di dimettersi facendo automaticamente sciogliere sia la Giunta che il Consiglio regionale)»: sentenza n. 2/2004.



Atti oggetto del giudizio

statuto Regione Abruzzo  21/09/2004  n.   art. 45  co. 3

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 122  co. 5

Altri parametri e norme interposte