Sentenza 12/2006 (ECLI:IT:COST:2006:12)
Massima numero 30084
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente BILE  - Redattore SILVESTRI
Udienza Pubblica del  11/01/2006;  Decisione del  11/01/2006
Deposito del 20/01/2006; Pubblicazione in G. U. 25/01/2006
Massime associate alla pronuncia:  30081  30082  30083  30085  30086  30087  30088


Titolo
SENT. 12/06 D. STATUTO - REGIONE ABRUZZO - PROGRAMMA DI GOVERNO DEL PRESIDENTE - APPROVAZIONE DA PARTE DEL CONSIGLIO - EFFICACIA DI SFIDUCIA DELL'EVENTUALE MANCATA APPROVAZIONE - RICORSO DEL GOVERNO - CONTRASTO CON LA FORMA DI GOVERNO REGIONALE PREVISTA DALLA COSTITUZIONE - ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE.

Testo

È costituzionalmente illegittimo l'art. 46, comma 2, dello statuto della Regione Abruzzo, il quale, riferendosi all'obbligo del Presidente della Giunta di presentare il programma nella prima seduta del Consiglio regionale successiva alle elezioni, dispone che «Il programma è approvato dal Consiglio regionale. Il voto contrario produce gli stessi effetti dell'approvazione della mozione di sfiducia». La previsione in uno statuto regionale del potere del Consiglio di discutere e approvare il programma di governo predisposto dal Presidente non è infatti in contrasto con la Costituzione, a condizione che dalla sua mancata approvazione non derivino conseguenze di tipo giuridico «certamente inammissibili ove pretendessero di produrre qualcosa di simile ad un rapporto fiduciario», non consentendo lo stesso tenore letterale del secondo e terzo comma dell'art. 126 Cost. l'equiparazione tra mancata approvazione iniziale del programma di governo e mozione di sfiducia, per la presentazione e l'approvazione della quale sono previste precise modalità procedurali, che verrebbero eluse se un altro atto, non assistito dalle medesime garanzie, potesse produrre gli stessi effetti. Non esiste tra Presidente della Giunta e Consiglio regionale una relazione fiduciaria assimilabile a quella tipica delle forme di governo parlamentari, ma un rapporto di consonanza politica, istituito direttamente dagli elettori, la cui cessazione può essere ufficialmente dichiarata sia dal Presidente che dal Consiglio con atti tipici e tassativamente indicati dalla Costituzione, di tal che qualora il Consiglio, subito dopo le elezioni, volesse costringere il Presidente alle dimissioni, con conseguente proprio scioglimento, risulterebbe indispensabile la procedura solenne della mozione di sfiducia, essendo necessario rendere trasparenti e comprensibili per i cittadini i motivi di una decisione di tale gravità. Il Presidente eletto a suffragio universale e diretto ha già presentato il suo programma agli elettori e ne ha ricevuto il consenso, sicché la presentazione di un programma al Consiglio può avere solo il significato di precisare e integrare l'indirizzo politico originariamente elaborato e ritenuto dalla maggioranza degli elettori convergente con il proprio; tali precisazioni e integrazioni saranno apprezzate di volta in volta dal Consiglio, che, nell'ipotesi di divergenza estrema, potrà adottare la decisione di provocare una nuova consultazione elettorale. Né, d'altronde, sarebbe ammissibile che alla maggioranza assoluta richiesta dall'art. 126, secondo comma, Cost. si potesse sostituire una maggioranza semplice, quale quella resa possibile dall'impugnato art. 46, comma 2, dello statuto della Regione Abruzzo.

- La previsione in uno statuto regionale del potere del Consiglio di discutere e approvare il programma di governo predisposto dal Presidente non è in contrasto con la Costituzione, a condizione che dalla mancata approvazione del programma stesso non derivino conseguenze di tipo giuridico «certamente inammissibili ove pretendessero di produrre qualcosa di simile ad un rapporto fiduciario»: sentenza n. 379/2004.



Atti oggetto del giudizio

statuto Regione Abruzzo  21/09/2004  n.   art. 46  co. 2

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 126  co. 2

Costituzione  art. 126  co. 3

Altri parametri e norme interposte