Sentenza 12/2006 (ECLI:IT:COST:2006:12)
Massima numero 30085
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente BILE - Redattore SILVESTRI
Udienza Pubblica del
11/01/2006; Decisione del
11/01/2006
Deposito del 20/01/2006; Pubblicazione in G. U. 25/01/2006
Titolo
SENT. 12/06 E. STATUTO - REGIONE ABRUZZO - APPROVAZIONE DELLA MOZIONE DI SFIDUCIA NEI CONFRONTI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA - DECADENZA DELLA GIUNTA STESSA E SCIOGLIMENTO DEL CONSIGLIO - RICORSO DEL GOVERNO - CONTRASTO CON LA PREVISIONE COSTITUZIONALE CHE PREVEDE L'OBBLIGO DI DIMISSIONI DELLA GIUNTA - ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE.
SENT. 12/06 E. STATUTO - REGIONE ABRUZZO - APPROVAZIONE DELLA MOZIONE DI SFIDUCIA NEI CONFRONTI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA - DECADENZA DELLA GIUNTA STESSA E SCIOGLIMENTO DEL CONSIGLIO - RICORSO DEL GOVERNO - CONTRASTO CON LA PREVISIONE COSTITUZIONALE CHE PREVEDE L'OBBLIGO DI DIMISSIONI DELLA GIUNTA - ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE.
Testo
È costituzionalmente illegittimo l'art. 47, comma 2, dello statuto della Regione Abruzzo, il quale dispone che l'approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta comporta la decadenza della Giunta stessa e lo scioglimento del Consiglio. L'art. 126 Cost. disciplina, infatti, in modo differenziato distinte ipotesi di cessazione del Presidente dal suo ufficio: mentre al primo comma parla di «rimozione» dello stesso per atti contrari alla Costituzione, gravi violazioni di legge o ragioni di sicurezza nazionale, nel terzo comma usa la diversa espressione «dimissioni». Nel primo caso esiste, dunque, la necessità di un immediato allontanamento dalla carica di chi si sia reso responsabile di gravi illeciti o risulti pericoloso per la sicurezza nazionale, mentre nel secondo caso si detta una disciplina adatta alla natura prettamente politica della cessazione, che non richiede quell'immediatezza e perentorietà di allontanamento dalla carica necessari nella prima ipotesi, sicché la previsione di decadenza, per sua natura immediata e perentoria, varrebbe ad equiparare due ipotesi considerate e disciplinate diversamente, in coerenza con la loro differenza qualitativa e con gli interessi pubblici da tutelare. La maggiore elasticità dell'obbligo di dimissioni rispetto alla decadenza automatica serve a rendere ammissibile l'emanazione di atti urgenti e indifferibili: nel bilanciamento dei valori la norma costituzionale ha dato decisamente la prevalenza, rispetto a possibili urgenti necessità dell'amministrazione, all'esigenza di allontanare immediatamente dalla carica chi si trovi nelle condizioni previste per la «rimozione», mentre ha lasciato un margine di flessibilità nell'ipotesi che l'allontanamento non derivi da comportamenti antigiuridici o pericolosi per la sicurezza nazionale, ma da un atto politico del Consiglio. Introdurre la decadenza della Giunta come effetto dell'approvazione di una mozione di sfiducia finirebbe per equiparare il disvalore giuridico alla necessità politica, trattati e considerati dall'art. 126, primo e terzo comma, Cost. in modo ben distinto.
È costituzionalmente illegittimo l'art. 47, comma 2, dello statuto della Regione Abruzzo, il quale dispone che l'approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta comporta la decadenza della Giunta stessa e lo scioglimento del Consiglio. L'art. 126 Cost. disciplina, infatti, in modo differenziato distinte ipotesi di cessazione del Presidente dal suo ufficio: mentre al primo comma parla di «rimozione» dello stesso per atti contrari alla Costituzione, gravi violazioni di legge o ragioni di sicurezza nazionale, nel terzo comma usa la diversa espressione «dimissioni». Nel primo caso esiste, dunque, la necessità di un immediato allontanamento dalla carica di chi si sia reso responsabile di gravi illeciti o risulti pericoloso per la sicurezza nazionale, mentre nel secondo caso si detta una disciplina adatta alla natura prettamente politica della cessazione, che non richiede quell'immediatezza e perentorietà di allontanamento dalla carica necessari nella prima ipotesi, sicché la previsione di decadenza, per sua natura immediata e perentoria, varrebbe ad equiparare due ipotesi considerate e disciplinate diversamente, in coerenza con la loro differenza qualitativa e con gli interessi pubblici da tutelare. La maggiore elasticità dell'obbligo di dimissioni rispetto alla decadenza automatica serve a rendere ammissibile l'emanazione di atti urgenti e indifferibili: nel bilanciamento dei valori la norma costituzionale ha dato decisamente la prevalenza, rispetto a possibili urgenti necessità dell'amministrazione, all'esigenza di allontanare immediatamente dalla carica chi si trovi nelle condizioni previste per la «rimozione», mentre ha lasciato un margine di flessibilità nell'ipotesi che l'allontanamento non derivi da comportamenti antigiuridici o pericolosi per la sicurezza nazionale, ma da un atto politico del Consiglio. Introdurre la decadenza della Giunta come effetto dell'approvazione di una mozione di sfiducia finirebbe per equiparare il disvalore giuridico alla necessità politica, trattati e considerati dall'art. 126, primo e terzo comma, Cost. in modo ben distinto.
Atti oggetto del giudizio
statuto Regione Abruzzo
21/09/2004
n.
art. 47
co. 2
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 126
co. 3
Altri parametri e norme interposte