SENT. 12/06 F. STATUTO - REGIONE ABRUZZO - PARERI DEL COLLEGIO REGIONALE PER LE GARANZIE STATUTARIE - DELIBERAZIONE IN SENSO CONTRARIO DEL CONSIGLIO - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE - RICORSO DEL GOVERNO - DENUNCIATA LIMITAZIONE DELLA POTESTÀ LEGISLATIVA DEL CONSIGLIO, LESIONE DEL PRINCIPIO DELL'IRRILEVANZA DELLA MOTIVAZIONE DEGLI ATTI LEGISLATIVI, LESIONE DEL POTERE DI PROMULGAZIONE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA, ARBITRARIA CREAZIONE DI NUOVO SINDACATO DI LEGITTIMITÀ DI UNA LEGGE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
È infondata la questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 121, secondo e quarto comma, e 134 Cost., dell'art. 79, comma 2, in relazione al comma 1, lettera c), dello statuto della Regione Abruzzo, in quanto impone al Consiglio un obbligo di motivazione, se questo voglia deliberare in senso contrario ai pareri del Collegio regionale per le garanzie statutarie. Posto che l'introduzione di un organo di garanzia nell'ordinamento statutario regionale non è, come tale, in contrasto con la Costituzione, restando da valutare, nei singoli specifici profili, la compatibilità delle norme attributive allo stesso di competenze determinate, con la norma impugnata nessuna limitazione viene a soffrire la potestà legislativa del Consiglio regionale, che rimane intatta sia nelle materie sia nell'estensione della sua capacità regolativa. L'introduzione di un particolare, eventuale passaggio procedurale, consistente nel parere del Collegio regionale per le garanzie statutarie, rientra nella disciplina del procedimento legislativo regionale, ricompresa nei «principî fondamentali di organizzazione e funzionamento» attribuiti dall'art. 123, primo comma, Cost. alla potestà statutaria delle Regioni, mentre la motivazione richiesta perché il Consiglio regionale possa deliberare in senso contrario ai pareri e alle valutazioni del Collegio di garanzia non inerisce agli atti legislativi, ma alla decisione di non tener conto del parere negativo, costituente atto consiliare distinto dalla deliberazione legislativa e non facente corpo con essa; la norma statutaria impugnata, infine, si riferisce esplicitamente alle «deliberazioni legislative» e non alle leggi, dovendosi perciò escludere una illegittima limitazione del potere presidenziale di promulgazione nonché l'introduzione di una nuova forma di controllo di legittimità costituzionale delle leggi.
- L'introduzione di un organo di garanzia nell'ordinamento statutario regionale non è, come tale, in contrasto con la Costituzione, restando da valutare, nei singoli specifici profili, la compatibilità delle norme attributive allo stesso di competenze determinate: sentenza n. 378/2004.