Sentenza 12/2006 (ECLI:IT:COST:2006:12)
Massima numero 30087
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente BILE - Redattore SILVESTRI
Udienza Pubblica del
11/01/2006; Decisione del
11/01/2006
Deposito del 20/01/2006; Pubblicazione in G. U. 25/01/2006
Titolo
SENT. 12/06 G. STATUTO - REGIONE ABRUZZO - IMPUGNAZIONE DELLA DELIBERAZIONE STATUTARIA DAVANTI ALLA CORTE COSTITUZIONALE - SOSPENSIONE DELLA PUBBLICAZIONE NEL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE E SUCCESSIVO RIESAME LIMITATAMENTE ALLE DISPOSIZIONI DICHIARATE ILLEGITTIME - RICORSO DEL GOVERNO - CONTRASTO CON IL PROCEDIMENTO E I TERMINI PREVISTI DALLA COSTITUZIONE, ESORBITANZA DAI LIMITI POSTI ALL'AUTONOMIA STATUTARIA - ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE.
SENT. 12/06 G. STATUTO - REGIONE ABRUZZO - IMPUGNAZIONE DELLA DELIBERAZIONE STATUTARIA DAVANTI ALLA CORTE COSTITUZIONALE - SOSPENSIONE DELLA PUBBLICAZIONE NEL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE E SUCCESSIVO RIESAME LIMITATAMENTE ALLE DISPOSIZIONI DICHIARATE ILLEGITTIME - RICORSO DEL GOVERNO - CONTRASTO CON IL PROCEDIMENTO E I TERMINI PREVISTI DALLA COSTITUZIONE, ESORBITANZA DAI LIMITI POSTI ALL'AUTONOMIA STATUTARIA - ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE.
Testo
È costituzionalmente illegittimo l'art. 86, comma 3, in relazione ai commi 1, 2 e 4, dello statuto della Regione Abruzzo nel quale, con riferimento alla pubblicazione e all'entrata in vigore dello statuto stesso, è stabilito che l'impugnazione dinanzi alla Corte costituzionale sospende la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione e che, dopo la sentenza della stessa Corte, esso è riesaminato dal Consiglio regionale limitatamente alle disposizioni dichiarate illegittime per le deliberazioni consequenziali. La disposizione impugnata, infatti, mal si presta ad essere ricondotta nell'alveo dell'art. 123, secondo e terzo comma, Cost., dal quale si deduce che si deve far luogo inizialmente ad una sola pubblicazione notiziale, idonea a far decorrere sia il termine per l'eventuale impugnazione governativa, sia quello per la richiesta di referendum popolare: l'incoerenza della norma e le sue possibili interpretazioni in contrasto con la Costituzione derivano pertanto dall'essere, la stessa, parte di una più vasta disciplina della pubblicazione della deliberazione statutaria, fondata sulla sua duplicazione, non prevista dall'art. 123 Cost., il quale pone una regola da applicare in via generale, perciò sottratta all'autonomia statutaria.
È costituzionalmente illegittimo l'art. 86, comma 3, in relazione ai commi 1, 2 e 4, dello statuto della Regione Abruzzo nel quale, con riferimento alla pubblicazione e all'entrata in vigore dello statuto stesso, è stabilito che l'impugnazione dinanzi alla Corte costituzionale sospende la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione e che, dopo la sentenza della stessa Corte, esso è riesaminato dal Consiglio regionale limitatamente alle disposizioni dichiarate illegittime per le deliberazioni consequenziali. La disposizione impugnata, infatti, mal si presta ad essere ricondotta nell'alveo dell'art. 123, secondo e terzo comma, Cost., dal quale si deduce che si deve far luogo inizialmente ad una sola pubblicazione notiziale, idonea a far decorrere sia il termine per l'eventuale impugnazione governativa, sia quello per la richiesta di referendum popolare: l'incoerenza della norma e le sue possibili interpretazioni in contrasto con la Costituzione derivano pertanto dall'essere, la stessa, parte di una più vasta disciplina della pubblicazione della deliberazione statutaria, fondata sulla sua duplicazione, non prevista dall'art. 123 Cost., il quale pone una regola da applicare in via generale, perciò sottratta all'autonomia statutaria.
Atti oggetto del giudizio
statuto Regione Abruzzo
21/09/2004
n.
art. 86
co. 3
statuto Regione Abruzzo
21/09/2004
n.
art. 86
co. 1
statuto Regione Abruzzo
21/09/2004
n.
art. 86
co. 2
statuto Regione Abruzzo
21/09/2004
n.
art. 86
co. 4
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 123
co. 2
Costituzione
art. 123
co. 3
Altri parametri e norme interposte