Sentenza 12/2006 (ECLI:IT:COST:2006:12)
Massima numero 30088
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente BILE - Redattore SILVESTRI
Udienza Pubblica del
11/01/2006; Decisione del
11/01/2006
Deposito del 20/01/2006; Pubblicazione in G. U. 25/01/2006
Titolo
SENT. 12/06 H. STATUTO - REGIONE ABRUZZO - IMPUGNAZIONE DELLA DELIBERAZIONE STATUTARIA DAVANTI ALLA CORTE COSTITUZIONALE - SOSPENSIONE DELLA PUBBLICAZIONE NEL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE E SUCCESSIVO RIESAME LIMITATAMENTE ALLE DISPOSIZIONI DICHIARATE ILLEGITTIME - DICHIARAZIONE DI INCOSTITUZIONALITÀ - NECESSITÀ DI ESTENDERE LA DECLARATORIA ALLE ALTRE NORME INSCINDIBILMENTE COLLEGATE - ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA CONSEQUENZIALE.
SENT. 12/06 H. STATUTO - REGIONE ABRUZZO - IMPUGNAZIONE DELLA DELIBERAZIONE STATUTARIA DAVANTI ALLA CORTE COSTITUZIONALE - SOSPENSIONE DELLA PUBBLICAZIONE NEL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE E SUCCESSIVO RIESAME LIMITATAMENTE ALLE DISPOSIZIONI DICHIARATE ILLEGITTIME - DICHIARAZIONE DI INCOSTITUZIONALITÀ - NECESSITÀ DI ESTENDERE LA DECLARATORIA ALLE ALTRE NORME INSCINDIBILMENTE COLLEGATE - ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA CONSEQUENZIALE.
Testo
Sono costituzionalmente illegittimi in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953 n. 87, i commi 1, 2 e 4 dell'art. 86 dello statuto della Regione Abruzzo, in quanto il comma 3 dello stesso articolo 86 fa parte integrante, in modo inscindibile, della disciplina complessiva da esso dettata.
Sono costituzionalmente illegittimi in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953 n. 87, i commi 1, 2 e 4 dell'art. 86 dello statuto della Regione Abruzzo, in quanto il comma 3 dello stesso articolo 86 fa parte integrante, in modo inscindibile, della disciplina complessiva da esso dettata.
Atti oggetto del giudizio
statuto Regione Abruzzo
21/09/2004
n.
art. 86
co. 1
statuto Regione Abruzzo
21/09/2004
n.
art. 86
co. 2
statuto Regione Abruzzo
21/09/2004
n.
art. 86
co. 4
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte
legge 11/03/1953
n. 87
art. 27