Sentenza 12/2006 (ECLI:IT:COST:2006:12)
Massima numero 30088
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente BILE  - Redattore SILVESTRI
Udienza Pubblica del  11/01/2006;  Decisione del  11/01/2006
Deposito del 20/01/2006; Pubblicazione in G. U. 25/01/2006
Massime associate alla pronuncia:  30081  30082  30083  30084  30085  30086  30087


Titolo
SENT. 12/06 H. STATUTO - REGIONE ABRUZZO - IMPUGNAZIONE DELLA DELIBERAZIONE STATUTARIA DAVANTI ALLA CORTE COSTITUZIONALE - SOSPENSIONE DELLA PUBBLICAZIONE NEL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE E SUCCESSIVO RIESAME LIMITATAMENTE ALLE DISPOSIZIONI DICHIARATE ILLEGITTIME - DICHIARAZIONE DI INCOSTITUZIONALITÀ - NECESSITÀ DI ESTENDERE LA DECLARATORIA ALLE ALTRE NORME INSCINDIBILMENTE COLLEGATE - ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA CONSEQUENZIALE.

Testo
Sono costituzionalmente illegittimi in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953 n. 87, i commi 1, 2 e 4 dell'art. 86 dello statuto della Regione Abruzzo, in quanto il comma 3 dello stesso articolo 86 fa parte integrante, in modo inscindibile, della disciplina complessiva da esso dettata.

Atti oggetto del giudizio

statuto Regione Abruzzo  21/09/2004  n.   art. 86  co. 1

statuto Regione Abruzzo  21/09/2004  n.   art. 86  co. 2

statuto Regione Abruzzo  21/09/2004  n.   art. 86  co. 4

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte

legge  11/03/1953  n. 87  art. 27