ORD. 13/06. PROCEDIMENTO CIVILE - CITAZIONE IN APPELLO - NOTIFICAZIONE AL DIFENSORE NON DOMICILIATO, PRESSO LA CANCELLERIA DEL GIUDICE DI PRIMO GRADO - DENUNCIATA LESIONE DEL CONTRADDITTORIO - OMESSA NOTIFICAZIONE DELL'ORDINANZA CHE PROMUOVE IL GIUDIZIO DI COSTITUZIONALITÀ A TUTTE LE PARTI IN CAUSA - MANCANZA DI ESSENZIALE ADEMPIMENTO PER L'INSTAURAZIONE DEL GIUDIZIO DI COSTITUZIONALITÀ - MANIFESTA INAMMISSIBILITÀ DELLA QUESTIONE.
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale del «combinato disposto» degli articoli 82 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37 (Norme integrative e di attuazione del regio decreto legge 27 novembre 1933, n. 1578, sull'ordinamento della professione di avvocato e di procuratore), e 330 del codice di procedura civile, censurato, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, «nella parte in cui prevedono che l'atto di citazione in appello sia validamente notificato al procuratore costituito di controparte presso la cancelleria del giudice di primo grado, ove quel procuratore, esercente fuori della circoscrizione di quel Tribunale, non abbia eletto domicilio nella sede di causa». L'ordinanza di rimessione non risulta essere stata notificata alla parte appellata, in contrasto con quanto disposto dall'art. 23, quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, il quale, prescrivendo che l'autorità giudiziaria che solleva la questione incidentale deve ordinare la notificazione dell'ordinanza «alle parti in causa», costituisce norma speciale del processo costituzionale incidentale, dettata in riferimento a qualsiasi tipo di processo nel quale la questione può essere sollevata e collega l'onere di notificazione alla sola circostanza che, in relazione al tipo di processo di cui trattasi, un soggetto se ne possa considerare parte, restando ininfluente se la parte si sia costituita o non sia ancora stata dichiarata contumace.
- Sulla necessità della notifica dell'ordinanza di rimessione alle parti del giudizio principale, v. le citate ordinanze n. 202/1983, n. 372/1995 e n. 395/1997.
- Sulla nozione di «parti in causa», a ciascuna delle quali deve essere effettuata la notificazione dell'ordinanza, preordinata al giudizio incidentale di legittimità costituzionale, a prescindere dalla circostanza che, nel giudizio principale, siano rimasti contumaci, v. la citata ordinanza n. 104/1999.