Sentenza 260/2022 (ECLI:IT:COST:2022:260)
Massima numero 45212
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente de PRETIS - Redattore PETITTI
Udienza Pubblica del
24/11/2022; Decisione del
24/11/2022
Deposito del 20/12/2022; Pubblicazione in G. U. 21/12/2022
Massime associate alla pronuncia:
45211
Titolo
Reati e pene - Rapina - Trattamento sanzionatorio - Equiparazione, nella rapina impropria, tra l'ipotesi di chi adoperi violenza o minaccia immediatamente dopo la sottrazione della cosa, per assicurarne a sé o ad altri il possesso, e quella di chi tenga la medesima condotta allo scopo di procurare a sé o ad altri l'impunità o, in via subordinata, al solo scopo di fuggire - Denunciata irragionevolezza - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni. (Classif. 210033).
Reati e pene - Rapina - Trattamento sanzionatorio - Equiparazione, nella rapina impropria, tra l'ipotesi di chi adoperi violenza o minaccia immediatamente dopo la sottrazione della cosa, per assicurarne a sé o ad altri il possesso, e quella di chi tenga la medesima condotta allo scopo di procurare a sé o ad altri l'impunità o, in via subordinata, al solo scopo di fuggire - Denunciata irragionevolezza - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni. (Classif. 210033).
Testo
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal Tribunale di Firenze in riferimento all'art. 3 Cost. - dell'art. 628, secondo comma, cod. pen., limitatamente alle parole «o per procurare a sé o ad altri l'impunità», ovvero, in subordine, «nella parte in cui si applica anche all'ipotesi in cui il soggetto agente (immediatamente dopo la sottrazione), dopo il materiale recupero dei beni da parte della persona offesa, adopera violenza o minaccia al solo scopo di fuggire». La scelta del legislatore di unificare la punizione delle due ipotesi di rapina impropria a dolo di possesso e a dolo di impunità in reato complesso, equiparandone il trattamento sanzionatorio, non è irragionevole. A prescindere, infatti, dalla circostanza che l'agente si sia determinato a usare la violenza o la minaccia per consolidare la relazione materiale con la cosa sottratta oppure - nella prospettiva del rimettente - al solo scopo di procurarsi l'impunità, entrambe le fattispecie sono connotate (come la rapina propria) da una contestuale duplice aggressione al patrimonio e alla persona altrui. Di qui anche l'eterogeneità del tertium evocato dal rimettente - il reato teleologicamente aggravato ai sensi dell'art. 61, primo comma, n. 2), cod. pen. - per il quale invece non è richiesta una specifica relazione di contestualità in rapporto al reato del quale si vuole procurare l'impunità. Neppure sussiste una diversità sul piano dell'intensità del dolo, poiché anche quello di impunità può non essere un dolo d'impeto, e avere invece carattere programmatico. (Precedente: S. 190/2020 - mass. 43265).
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal Tribunale di Firenze in riferimento all'art. 3 Cost. - dell'art. 628, secondo comma, cod. pen., limitatamente alle parole «o per procurare a sé o ad altri l'impunità», ovvero, in subordine, «nella parte in cui si applica anche all'ipotesi in cui il soggetto agente (immediatamente dopo la sottrazione), dopo il materiale recupero dei beni da parte della persona offesa, adopera violenza o minaccia al solo scopo di fuggire». La scelta del legislatore di unificare la punizione delle due ipotesi di rapina impropria a dolo di possesso e a dolo di impunità in reato complesso, equiparandone il trattamento sanzionatorio, non è irragionevole. A prescindere, infatti, dalla circostanza che l'agente si sia determinato a usare la violenza o la minaccia per consolidare la relazione materiale con la cosa sottratta oppure - nella prospettiva del rimettente - al solo scopo di procurarsi l'impunità, entrambe le fattispecie sono connotate (come la rapina propria) da una contestuale duplice aggressione al patrimonio e alla persona altrui. Di qui anche l'eterogeneità del tertium evocato dal rimettente - il reato teleologicamente aggravato ai sensi dell'art. 61, primo comma, n. 2), cod. pen. - per il quale invece non è richiesta una specifica relazione di contestualità in rapporto al reato del quale si vuole procurare l'impunità. Neppure sussiste una diversità sul piano dell'intensità del dolo, poiché anche quello di impunità può non essere un dolo d'impeto, e avere invece carattere programmatico. (Precedente: S. 190/2020 - mass. 43265).
Atti oggetto del giudizio
codice penale
n.
art. 628
co. 2
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte