ORD. 16/06. PROCESSO PENALE - DIFENSORE - ESERCIZIO ILLIMITATO DEL DIRITTO DI REVOCA E DELLA FACOLTÀ DI RINUNCIA AL MANDATO - DENUNCIATA LESIONE DEL PRINCIPIO DELLA RAGIONEVOLE DURATA DEL PROCESSO, DISPARITÀ DI TRATTAMENTO IN DANNO DEGLI ALTRI SOGGETTI COINVOLTI NEL PROCESSO - QUESTIONE DI COSTITUZIONALITÀ AVENTE UN 'PETITUM' GENERICO LA CUI DETERMINAZIONE VIENE IMPROPRIAMENTE RIMESSA ALLA CORTE, CENSURA DI NORMA INCONFERENTE, QUESTIONE PROSPETTATA IN RELAZIONE A FUNZIONAMENTO PATOLOGICO DELLA DISCIPLINA - MANIFESTA INAMMISSIBILITÀ DELLA QUESTIONE.
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 108 del codice di procedura penale, sollevata in riferimento agli artt. 111, secondo comma, secondo periodo, 3, 24 e 25 della Costituzione, nella parte in cui consente un esercizio illimitato del diritto di revoca e della facoltà di rinuncia al mandato difensivo. Il giudice a quo, infatti, sollecita, attraverso un petitum generico, una pronuncia della Corte che abbia il compito di "costruire ex novo" uno strumento processuale che individui specifiche limitazioni alla facoltà degli imputati di revocare il difensore già nominato di fiducia ed a quella, di quest'ultimo, di rinunciare al mandato difensivo; la questione, inoltre, è stata proposta in relazione ad una norma la quale disciplina l'istituto del termine a difesa e non riguarda direttamente il diritto di revoca o di rinuncia al mandato difensivo ed, infine, le situazioni prospettate come patologiche, estranee al normale funzionamento della disciplina denunciata, sono insuscettibili di apprezzamento in sede di giudizio di legittimità costituzionale.
- Per il riferimento a situazioni patologiche in suscettibili di scrutinio di costituzionalità, v. sentenza citata n. 40/1998 e ordinanze nn. 255/1995 e 182/1992.