Ordinanza 17/2006 (ECLI:IT:COST:2006:17)
Massima numero 30093
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente MARINI - Redattore FLICK
Udienza Pubblica del
11/01/2006; Decisione del
11/01/2006
Deposito del 20/01/2006; Pubblicazione in G. U. 25/01/2006
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 17/06. PROCESSO PENALE - DIFENSORE DESIGNATO DI UFFICIO - CONCESSIONE DI UN TERMINE A DIFESA - MANCATA PREVISIONE - DENUNCIATA DISPARITÀ DI TRATTAMENTO RISPETTO ALLE IPOTESI DI RINUNCIA, REVOCA, INCOMPATIBILITÀ E ABBANDONO DI DIFESA, LESIONE DEL DIRITTO DI DIFESA E DEL PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA SOSTANZIALE - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
ORD. 17/06. PROCESSO PENALE - DIFENSORE DESIGNATO DI UFFICIO - CONCESSIONE DI UN TERMINE A DIFESA - MANCATA PREVISIONE - DENUNCIATA DISPARITÀ DI TRATTAMENTO RISPETTO ALLE IPOTESI DI RINUNCIA, REVOCA, INCOMPATIBILITÀ E ABBANDONO DI DIFESA, LESIONE DEL DIRITTO DI DIFESA E DEL PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA SOSTANZIALE - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 24, secondo comma, della Costituzione, degli artt. 97 e 108 del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevedono che anche il difensore designato di ufficio all'imputato che deve essere giudicato nella fase dibattimentale il quale non abbia nominato un difensore di fiducia, o sia comunque privo dell'assistenza difensiva all'udienza fissata per la celebrazione del relativo giudizio, abbia diritto, qualora lo richieda, di usufruire della concessione di un termine "per prendere cognizione degli atti e per informarsi sui fatti oggetto del procedimento". La Corte ha già disatteso, con la sentenza n. 450 del 1997 e con ordinanza n. 162 del 1998, la fondatezza di censure analoghe a quelle prospettate dal giudice a quo nella presente fattispecie, sottolineando che la semplice assenza del difensore di fiducia o di ufficio, non sorretta da un legittimo impedimento è istituto del tutto diverso da quello preso in considerazione dalla norma censurata, così come del tutto diversa è la figura del sostituto del difensore "da quella del nuovo difensore designato nelle ipotesi di rinuncia, revoca, incompatibilità e abbandono di difesa". Peraltro, essendo la presenza un diritto e non un obbligo del difensore, il mancato riconoscimento del termine a difesa per il difensore designato in sostituzione di quello "stabilmente" officiato dall'imputato o per l'imputato, appare conseguenza ragionevole nel quadro di un sistema che mira a bilanciare le contrapposte esigenze di prevedere comunque una presenza difensiva, ma di non compromettere al tempo stesso la funzionalità del processo e la relativa ragionevole durata.
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 24, secondo comma, della Costituzione, degli artt. 97 e 108 del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevedono che anche il difensore designato di ufficio all'imputato che deve essere giudicato nella fase dibattimentale il quale non abbia nominato un difensore di fiducia, o sia comunque privo dell'assistenza difensiva all'udienza fissata per la celebrazione del relativo giudizio, abbia diritto, qualora lo richieda, di usufruire della concessione di un termine "per prendere cognizione degli atti e per informarsi sui fatti oggetto del procedimento". La Corte ha già disatteso, con la sentenza n. 450 del 1997 e con ordinanza n. 162 del 1998, la fondatezza di censure analoghe a quelle prospettate dal giudice a quo nella presente fattispecie, sottolineando che la semplice assenza del difensore di fiducia o di ufficio, non sorretta da un legittimo impedimento è istituto del tutto diverso da quello preso in considerazione dalla norma censurata, così come del tutto diversa è la figura del sostituto del difensore "da quella del nuovo difensore designato nelle ipotesi di rinuncia, revoca, incompatibilità e abbandono di difesa". Peraltro, essendo la presenza un diritto e non un obbligo del difensore, il mancato riconoscimento del termine a difesa per il difensore designato in sostituzione di quello "stabilmente" officiato dall'imputato o per l'imputato, appare conseguenza ragionevole nel quadro di un sistema che mira a bilanciare le contrapposte esigenze di prevedere comunque una presenza difensiva, ma di non compromettere al tempo stesso la funzionalità del processo e la relativa ragionevole durata.
Atti oggetto del giudizio
codice di procedura penale
n.
art. 97
co.
codice di procedura penale
n.
art. 108
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
co. 2
Altri parametri e norme interposte