ORD. 18/06. REATI TRIBUTARI - CONDONO FISCALE - PREVISIONE DELLA NON PUNIBILITÀ, PER TALUNI REATI, QUALE CONSEGUENZA DEL PERFEZIONAMENTO DELLA PROCEDURA - DENUNCIATA VIOLAZIONE DELLE NORME COSTITUZIONALI IN MATERIA DI AMNISTIA, LESIONE DEL PRINCIPIO DELL'OBBLIGATORIETÀ DELL'AZIONE PENALE, DISPARITÀ DI TRATTAMENTO TRA CITTADINI, LESIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA DAVANTI ALLA LEGGE, DEL PRINCIPIO DELLA CAPACITÀ CONTRIBUTIVA - INDETERMINATEZZA NELLA DESCRIZIONE DELLE FATTISPECIE OGGETTO DEI GIUDIZI 'A QUIBUS' - MANIFESTA INAMMISSIBILITÀ DELLA QUESTIONE.
E' manifestamente inammissibile, in riferimento agli artt. 1, 3, 53, 54, 79 e 112 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 15, comma 7, della legge n. 289 del 2002, nella parte in cui dispone che il perfezionamento della procedura tributaria per la sanatoria delle violazioni tributarie già oggetto di contestazione mediante processi verbali comporta la «esclusione della punibilità», tra l'altro, per i reati tributari di cui agli artt. 2, 3, 4, 5 e 10 del d.lgs. n. 74 del 2000. Ed invero, i profili di indeterminatezza nella descrizione delle fattispecie oggetto di ciascun giudizio a quo, impediscono alla Corte ogni valutazione sulla rilevanza della questione.
- Sull'inammissibilità (manifesta) per insufficiente descrizione della fattispecie a quo, v. citate ordinanze n. 435 e n. 251/2005 e nn. 365, 309/2004 e sentenza n. 257/2004.