Ordinanza 19/2006 (ECLI:IT:COST:2006:19)
Massima numero 30095
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente MARINI - Redattore QUARANTA
Udienza Pubblica del
11/01/2006; Decisione del
11/01/2006
Deposito del 20/01/2006; Pubblicazione in G. U. 25/01/2006
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 19/06. REATI TRIBUTARI - CONDONO FISCALE - PREVISIONE DELLA NON PUNIBILITÀ, PER TALUNI REATI, QUALE CONSEGUENZA DEL PERFEZIONAMENTO DELLA PROCEDURA - DENUNCIATA VIOLAZIONE DELLE NORME COSTITUZIONALI IN MATERIA DI AMNISTIA, LESIONE DEL PRINCIPIO DELL'OBBLIGATORIETÀ DELL'AZIONE PENALE, DISPARITÀ DI TRATTAMENTO TRA CITTADINI, LESIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA DAVANTI ALLA LEGGE, DEL PRINCIPIO DELLA CAPACITÀ CONTRIBUTIVA - INSUFFICIENTE DESCRIZIONE DELLA FATTISPECIE 'A QUO' - MANIFESTA INAMMISSIBILITÀ DELLA QUESTIONE.
ORD. 19/06. REATI TRIBUTARI - CONDONO FISCALE - PREVISIONE DELLA NON PUNIBILITÀ, PER TALUNI REATI, QUALE CONSEGUENZA DEL PERFEZIONAMENTO DELLA PROCEDURA - DENUNCIATA VIOLAZIONE DELLE NORME COSTITUZIONALI IN MATERIA DI AMNISTIA, LESIONE DEL PRINCIPIO DELL'OBBLIGATORIETÀ DELL'AZIONE PENALE, DISPARITÀ DI TRATTAMENTO TRA CITTADINI, LESIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA DAVANTI ALLA LEGGE, DEL PRINCIPIO DELLA CAPACITÀ CONTRIBUTIVA - INSUFFICIENTE DESCRIZIONE DELLA FATTISPECIE 'A QUO' - MANIFESTA INAMMISSIBILITÀ DELLA QUESTIONE.
Testo
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 1, 3, 53, 54, 79 e 112 della Costituzione, dell'art. 9, comma 10, lettera c), della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nella parte in cui prevede, quale conseguenza del perfezionamento della procedura di condono fiscale, la non punibilità, tra l'altro, di taluni reati tributari. Il giudice a quo, infatti, non ha fornito adeguate indicazioni ai fini di un giudizio sulla rilevanza, atteso che non ha chiarito se la definizione automatica - il cui perfezionamento comporta, in presenza di determinati presupposti, la "esclusione della punibilità", tra l'altro, per il reato, nella specie contestato, di cui all'art. 4 del decreto legislativo n. 74 del 2000 - abbia riguardato proprio quest'ultima fattispecie penalmente rilevante.
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 1, 3, 53, 54, 79 e 112 della Costituzione, dell'art. 9, comma 10, lettera c), della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nella parte in cui prevede, quale conseguenza del perfezionamento della procedura di condono fiscale, la non punibilità, tra l'altro, di taluni reati tributari. Il giudice a quo, infatti, non ha fornito adeguate indicazioni ai fini di un giudizio sulla rilevanza, atteso che non ha chiarito se la definizione automatica - il cui perfezionamento comporta, in presenza di determinati presupposti, la "esclusione della punibilità", tra l'altro, per il reato, nella specie contestato, di cui all'art. 4 del decreto legislativo n. 74 del 2000 - abbia riguardato proprio quest'ultima fattispecie penalmente rilevante.
Atti oggetto del giudizio
legge
27/12/2002
n. 289
art. 9
co. 10
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 1
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 53
Costituzione
art. 54
Costituzione
art. 79
Costituzione
art. 112
Altri parametri e norme interposte