Sentenza 21/2006 (ECLI:IT:COST:2006:21)
Massima numero 30098
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente MARINI  - Redattore FINOCCHIARO
Udienza Pubblica del  23/01/2006;  Decisione del  23/01/2006
Deposito del 27/01/2006; Pubblicazione in G. U. 01/02/2006
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 21/06. MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO - PROROGA DELLA NOMINA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELL'ENTE PARCO NAZIONALE DELL'ARCIPELAGO TOSCANO - OMESSA INTESA CON IL PRESIDENTE DELLA REGIONE - RICORSI DELLA REGIONE TOSCANA - MENOMAZIONE DELLA SFERA DI ATTRIBUZIONI COSTITUZIONALMENTE ASSEGNATA ALLE REGIONI, VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI LEALE COLLABORAZIONE - NON SPETTANZA ALLO STATO DELLA POTESTÀ IN CONTESTAZIONE IN ASSENZA DI INTESA - ANNULLAMENTO DEI DECRETI MINISTERIALI IMPUGNATI.

Testo

Non spetta allo Stato, e, per esso, al Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio, la nomina del commissario straordinario dell'Ente Parco nazionale dell'arcipelago toscano nel caso in cui tale nomina avvenga senza che sia stato avviato e proseguito il procedimento per raggiungere l'intesa con la Regione Toscana per la nomina del Presidente dello stesso Ente ai sensi dell'art. 9, comma 3, della legge 6 dicembre 1991, n. 394. Infatti, sebbene nessuna disposizione preveda fra gli organi dell'Ente il commissario straordinario, il Ministro ha il potere di nominarlo, nell'esercizio della vigilanza sulla gestione delle aree naturali protette, ma tale potere non è esercitabile liberamente: proprio per il fatto che alla nomina del commissario si giunge in difetto di nomina del Presidente - per il mancato perfezionamento dell'intesa con i Presidenti delle Regioni o delle Province autonome nel cui territorio ricada il parco - condizione di legittimità della nomina del primo è che la procedura per la nomina del secondo sia stata avviata e proseguita. In contrasto con il disposto degli artt. 5, 117 e 118 della Costituzione e del principio di leale collaborazione, i suddetti principi risultano nella specie violati, dal momento che non possono considerarsi avvio e prosecuzione della procedura dell'intesa per la nomina del Presidente la riproposizione, da parte del Ministro dell'ambiente, dello stesso nominativo e la mancata risposta a designazioni alternative formulate dal Presidente della Regione Toscana. Conseguentemente vanno annullati i decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 18 novembre 2004 DEC/DPN 2211 e 8 giugno 2005 DEC/DPN 1048 con i quali è stato prorogato l'incarico del commissario straordinario dell'Ente Parco.

- Nella sentenza n. 27/2004, citata, la Corte ha affermato che «l'illegittimità della condotta dello Stato non risiede (...) nella nomina in sé di un Commissario straordinario, senza la previa intesa con il Presidente della Regione, ma nel mancato avvio e sviluppo della procedura dell'intesa per la nomina del Presidente».

- V. anche, citata, sentenza n. 339/2005.



Atti oggetto del giudizio

decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio  18/11/2004  n.   art.   co. 

decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio  08/06/2005  n.   art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 5

Costituzione  art. 117

Costituzione  art. 118

Altri parametri e norme interposte