Sentenza 22/2006 (ECLI:IT:COST:2006:22)
Massima numero 30100
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente BILE  - Redattore AMIRANTE
Udienza Pubblica del  23/01/2006;  Decisione del  23/01/2006
Deposito del 27/01/2006; Pubblicazione in G. U. 01/02/2006
Massime associate alla pronuncia:  30099  30101


Titolo
SENT. 22/06 B. COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DELLA REGIONE CONVENUTA - DEPOSITO DI ATTO PRIVO DELLA PROCURA 'AD LITEM' - INAMMISSIBILITÀ.

Testo
E' inammissibile - ai sensi dell'art. 25 della legge 11 marzo 1953, n. 87 e dell'art. 23, comma 1, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale - la costituzione della Regione Abruzzo nel giudizio di legittimità della legge regionale 11 agosto 2004, n. 26, promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con riferimento all'art. 117, secondo comma, lettere g) ed l), e terzo comma, e all'art. 118, primo comma, della Costituzione, dal momento che per detta Regione è stato depositato un atto privo della procura ad litem (procura che risulta essere stata conferita in relazione ad un ricorso diverso, avente ad oggetto la legge regionale 5 agosto 2004, n. 22).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte

legge  11/03/1953  n. 87  art. 25  

norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (16/3/1956 e s.m.)    n.   art. 23    co. 1