SENT 22/06 C. LAVORO E OCCUPAZIONE - REGIONE ABRUZZO - DISCIPLINA REGIONALE PER IL CONTRASTO E LA PREVENZIONE DEL 'MOBBING' - RICORSO DEL GOVERNO - DENUNCIATA LESIONE DELLA COMPETENZA LEGISLATIVA ESCLUSIVA DELLO STATO IN MATERIA DI ORDINAMENTO CIVILE E DI ORDINAMENTO E ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA DELLO STATO E DEGLI ENTI PUBBLICI NAZIONALI, NONCHÉ DELLA COMPETENZA LEGISLATIVA CONCORRENTE IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E TUTELA E SICUREZZA DEL LAVORO, IRRAGIONEVOLEZZA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale della legge della Regione Abruzzo 11 agosto 2004, n. 26, sollevata dal Presidente del Consiglio dei ministri in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettere g) ed l), e terzo comma, e all'art. 118, primo comma, della Costituzione. Contrariamente a quanto ritenuto dal ricorrente, infatti, la legge in oggetto dà per presupposta la nozione dei comportamenti costituenti mobbing e non formula di questo fenomeno né una definizione generale né esemplificazioni, ma si riferisce a quegli elementi già desumibili dalle esistenti normative statali riguardanti materie in cui il complesso fenomeno si manifesta: la legge, pertanto, non si sostituisce al legislatore poiché non pone alcuna "norma in bianco" che rimetta ad organi amministrativi il compito di integrare il disposto legislativo. Non sono fondate neppure le censure concernenti le disposizioni che prevedono l'istituzione di un centro di riferimento regionale presso la ASL di Pescara e di centri di ascolto presso le altre ASL della Regione, dal momento che i compiti demandati a tali centri attengono principalmente al rilevamento ed alla valutazione delle conseguenze, sulla salute dei lavoratori, di atti e comportamenti vessatori nonché alla predisposizione di misure di sostegno per loro e le loro famiglie ed è, pertanto, ragionevole che, in coerenza con la natura di tali compiti, ai suindicati centri sia destinato in prevalenza personale del comparto sanitario. La legge impugnata, pertanto, non ha oltrepassato i limiti della competenza che la Corte ha riconosciuto alle Regioni quando ha affermato che possono intervenire normativamente con misure di sostegno idonee a studiare il fenomeno del mobbing, a prevenirlo e a limitarlo nelle sue conseguenze.
- V., citata, sentenza n. 359/2003.