Giudizio costituzionale per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato - Soggetti legittimati - Legittimazione attiva del Senato della Repubblica - Legittimazione passiva del Procuratore della Repubblica - Sussistenza (nel caso di specie: ammissibilità del ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato promosso dal Senato della Repubblica nei confronti della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Firenze, per avere quest'ultima acquisito agli atti del procedimento penale instaurato nei confronti del senatore Matteo Renzi corrispondenza scritta riguardante il medesimo senatore, senza previa autorizzazione del Senato della Repubblica). (Classif. 114002).
Il Senato della Repubblica è legittimato ad essere parte del conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, essendo competente a dichiarare definitivamente la volontà del potere che esso impersona, in relazione all'applicabilità della prerogativa di cui all'art. 68, terzo comma, Cost. (Precedenti: O. 327/2011 - mass. 35987; O. 276/2008 - mass. 32704; O. 275/2008 - mass. 32703).
Deve essere riconosciuta la natura di potere dello Stato al pubblico ministero - e, in particolare, al procuratore della Repubblica - in quanto investito dell'attribuzione, costituzionalmente garantita, inerente all'esercizio obbligatorio dell'azione penale (art. 112 Cost.), cui si connette la titolarità diretta ed esclusiva delle indagini ad esso finalizzate: funzione con riferimento alla quale il pubblico ministero, organo non giurisdizionale, deve ritenersi competente a dichiarare definitivamente, in posizione di piena indipendenza, la volontà del potere giudiziario cui appartiene. (Precedenti: S. 183/2017 - mass. 41829; S. 1/2013 - mass. 36860; S. 88/2012 - mass. 36248; S. 87/2012 - mass. 36245; O. 193/2018 - mass. 40300; O. 273/2017 - mass. 39718; O. 217/2016 - mass. 39076; O. 218/2012 - mass. 36621; O. 241/2011 - mass. 35800; O. 104/2011 - mass. 35518; O. 276/2008 - mass. 32704; O. 124/2007 - mass. 31209).
(Nel caso di specie, è dichiarato ammissibile, ai sensi dell'art. 37 della legge n. 87 del 1953, il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, promosso, per violazione dell'art. 68, terzo comma, Cost., dal Senato della Repubblica nei confronti della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Firenze, per avere quest'ultima acquisito agli atti del procedimento penale instaurato nei confronti del senatore Matteo Renzi e di altri soggetti corrispondenza scritta riguardante il medesimo senatore (nella specie: messaggi scambiati tramite la piattaforma WhatsApp e tramite e-mail, estratto del conto corrente bancario personale) senza previa autorizzazione del Senato della Repubblica, in quanto mai richiesta. Sussistono i requisiti soggettivo e oggettivo per l'instaurazione del giudizio, in quanto, sotto il primo profilo, va riconosciuta la legittimazione attiva del Senato della Repubblica a promuovere il conflitto e quella passiva della Procura della Repubblica ad esserne parte, e, sotto il secondo profilo, il ricorrente lamenta la lesione dell'attribuzione prevista dall'art. 68, terzo comma, Cost., che richiede l'autorizzazione della Camera di appartenenza per sottoporre i membri del Parlamento ad intercettazioni, in qualsiasi forma, di conversazioni o comunicazioni e a sequestro di corrispondenza).