Professioni - Professioni turistiche - Norme della Regione Toscana - Approvazione del testo unico del turismo - Introduzione e disciplina della figura professionale dell'accompagnatore turistico - Requisiti per l'esercizio della professione - Corsi di qualificazione riconosciuti dalla Regione - Regime della pubblicità dei prezzi delle prestazioni - Sanzioni amministrative e divieto di prosecuzione dell'attività - Violazione dei principi fondamentali in materia di professioni - Illegittimità costituzionale. (Classif. 203006).
Sono dichiarati costituzionalmente illegittimi, per violazione dell’art. 117, comma terzo, Cost., in materia di professioni, gli artt. 95, 96, 97, 98, 99, 100 e 101 della legge reg. Toscana n. 61 del 2024, che, all’interno del t.u. turismo, rispettivamente prevedono: la figura professionale dell’accompagnatore turistico; i requisiti per l’esercizio della suddetta professione; i corsi di qualificazione riconosciuti dalla Regione; il regime della pubblicità dei prezzi delle prestazioni professionali indicate nel materiale pubblicitario e informativo; le sanzioni amministrative e il divieto di prosecuzione dell’attività. L’individuazione delle figure professionali è un limite di ordine generale che non può mai essere travalicato dalle regioni, ossia è un ambito sempre e comunque precluso all’esercizio dell’autonomia legislativa regionale, la quale, invece, può esplicarsi nella disciplina di aspetti – ossia di puntuali oggetti – inerenti a professioni già istituite dalla legislazione statale, allorché tale operazione sia giustificata dalla (ossia si mostri collegata alla) specifica realtà regionale. Al contrario, la Regione Toscana ha introdotto una figura professionale aggiuntiva a quelle previste dalla legislazione statale. Né ha pregio l’osservazione della resistente per cui la disciplina impugnata è riproduttiva di quanto già contenuto nell’abrogata legge reg. Toscana n. 86 del 2016, in precedenza non impugnata, poiché l’istituto dell’acquiescenza non si applica nei giudizi in via principale. Da ultimo, è destituita di fondamento anche la distinzione tra professioni ordinistiche e non ordinistiche; ciò per l’assorbente motivo che non è il tipo di professione, ma l’esigenza di regolamentazione unitaria, e quindi di uniformità di disciplina, a impedire alle regioni di istituire nuove professioni. (Precedenti: S. 22/2025 - mass. 46689; S. 151/2024; S. 76/2024 - mass. 46102).