Ordinanza 23/2006 (ECLI:IT:COST:2006:23)
Massima numero 30102
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente MARINI - Redattore FLICK
Udienza Pubblica del
23/01/2006; Decisione del
23/01/2006
Deposito del 27/01/2006; Pubblicazione in G. U. 01/02/2006
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 23/06. PROCESSO PENALE - AVVISO DI CONCLUSIONE DELLE INDAGINI PRELIMINARI - NOTIFICA OLTRE IL TERMINE - OMESSA PREVISIONE DI SANZIONE PROCESSUALE - DENUNCIATA COMPRESSIONE DEL DIRITTO DI DIFESA - QUESITO ARTICOLATO IN UNA GAMMA DI EVENTUALITÀ E CONDIZIONI TALI DA RENDERLO PERTINENTE ALLA SOLA FATTISPECIE DEDOTTA, NONCHÉ INDETERMINATEZZA DEL 'PETITUM' - MANIFESTA INAMMISSIBILITÀ DELLA QUESTIONE.
ORD. 23/06. PROCESSO PENALE - AVVISO DI CONCLUSIONE DELLE INDAGINI PRELIMINARI - NOTIFICA OLTRE IL TERMINE - OMESSA PREVISIONE DI SANZIONE PROCESSUALE - DENUNCIATA COMPRESSIONE DEL DIRITTO DI DIFESA - QUESITO ARTICOLATO IN UNA GAMMA DI EVENTUALITÀ E CONDIZIONI TALI DA RENDERLO PERTINENTE ALLA SOLA FATTISPECIE DEDOTTA, NONCHÉ INDETERMINATEZZA DEL 'PETITUM' - MANIFESTA INAMMISSIBILITÀ DELLA QUESTIONE.
Testo
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 415-bis del codice di procedura penale, censurato, in riferimento agli artt. 24, secondo comma, e 111, terzo comma, della Costituzione, nella parte in cui non prevede alcuna sanzione processuale per l'ipotesi di notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari oltre il termine di cui al comma 1 dello stesso articolo, nel caso in cui detta notifica non sia stata preceduta dalla contestazione dell'addebito e non sussista l'effettiva necessità del compimento di altri atti investigativi. Il rimettente, infatti, ha articolato il quesito di costituzionalità in modo da renderlo pertinente alla sola fattispecie dedotta ed ha invocato la questione di legittimità in termini sostanzialmente "descrittivi" della particolare vicenda processuale posta al suo esame, sollecitando, così, più che la soluzione di un dubbio di compatibilità costituzionale, una decisione da adattare al caso di specie. Inoltre, con la pronuncia additiva sollecitata, il giudice a quo ha devoluto integralmente alla Corte la scelta della sanzione processuale da configurare, da calibrare in funzione delle variabili con cui il quesito è costruito, così promuovendo un petitum del tutto indeterminato.
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 415-bis del codice di procedura penale, censurato, in riferimento agli artt. 24, secondo comma, e 111, terzo comma, della Costituzione, nella parte in cui non prevede alcuna sanzione processuale per l'ipotesi di notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari oltre il termine di cui al comma 1 dello stesso articolo, nel caso in cui detta notifica non sia stata preceduta dalla contestazione dell'addebito e non sussista l'effettiva necessità del compimento di altri atti investigativi. Il rimettente, infatti, ha articolato il quesito di costituzionalità in modo da renderlo pertinente alla sola fattispecie dedotta ed ha invocato la questione di legittimità in termini sostanzialmente "descrittivi" della particolare vicenda processuale posta al suo esame, sollecitando, così, più che la soluzione di un dubbio di compatibilità costituzionale, una decisione da adattare al caso di specie. Inoltre, con la pronuncia additiva sollecitata, il giudice a quo ha devoluto integralmente alla Corte la scelta della sanzione processuale da configurare, da calibrare in funzione delle variabili con cui il quesito è costruito, così promuovendo un petitum del tutto indeterminato.
Atti oggetto del giudizio
codice di procedura penale
n.
art. 415
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 24
co. 2
Costituzione
art. 111
co. 3
Altri parametri e norme interposte