Ordinanza 25/2006 (ECLI:IT:COST:2006:25)
Massima numero 30105
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BILE - Redattore VACCARELLA
Udienza Pubblica del
23/01/2006; Decisione del
23/01/2006
Deposito del 27/01/2006; Pubblicazione in G. U. 01/02/2006
Massime associate alla pronuncia:
30104
Titolo
ORD. 25/06 B. RADIOTELEVISIONE - EMITTENTI RADIOTELEVISIVE LOCALI - MARCHIO, DENOMINAZIONE O TESTATA IDENTIFICATIVA CHE RICHIAMINO IN TUTTO O IN PARTE QUELLI DI UNA EMITTENTE NAZIONALE - DIVIETO DI UTILIZZO E DIFFUSIONE - DENUNCIATO CONTRASTO CON IL CANONE DI RAGIONEVOLEZZA, COMPRESSIONE DELLA LIBERTÀ DI INIZIATIVA ECONOMICA PRIVATA, LESIONE DELLA PROPRIETÀ PRIVATA, NONCHÉ DELLA LIBERTÀ DI INFORMARE - AMBIGUITÀ DEL QUESITO, NONCHÉ DESCRIZIONE INCOMPLETA DELLA FATTISPECIE 'A QUO' - MANIFESTA INAMMISSIBILITÀ DELLA QUESTIONE.
ORD. 25/06 B. RADIOTELEVISIONE - EMITTENTI RADIOTELEVISIVE LOCALI - MARCHIO, DENOMINAZIONE O TESTATA IDENTIFICATIVA CHE RICHIAMINO IN TUTTO O IN PARTE QUELLI DI UNA EMITTENTE NAZIONALE - DIVIETO DI UTILIZZO E DIFFUSIONE - DENUNCIATO CONTRASTO CON IL CANONE DI RAGIONEVOLEZZA, COMPRESSIONE DELLA LIBERTÀ DI INIZIATIVA ECONOMICA PRIVATA, LESIONE DELLA PROPRIETÀ PRIVATA, NONCHÉ DELLA LIBERTÀ DI INFORMARE - AMBIGUITÀ DEL QUESITO, NONCHÉ DESCRIZIONE INCOMPLETA DELLA FATTISPECIE 'A QUO' - MANIFESTA INAMMISSIBILITÀ DELLA QUESTIONE.
Testo
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 2-bis, del decreto-legge 30 gennaio 1999, n. 15, convertito, con modificazioni, nella legge 29 marzo 1999, n. 78, censurato, in riferimento agli artt. 3, 41, 42 e 21 della Costituzione, laddove dispone che le emittenti radiotelevisive locali, comprese quelle che diffondono programmi in contemporanea o programmi comuni, non possono utilizzare, né diffondere, un marchio, una denominazione o una testata identificativi che richiamino in tutto o in parte quelli di una emittente nazionale. Infatti, il remittente muove censure che, da un lato, sembrano investire la norma nella sua interezza, e, dall'altro, paiono rivolte a quella parte di essa che pretenderebbe applicarsi "retroattivamente", con la conseguenza che tale ambiguità non consente di comprendere se oggetto di censura sia il criterio adottato dalla legge per risolvere il conflitto tra emittenti che utilizzano denominazioni confondibili ovvero se si contesta il potere del legislatore di introdurre una disciplina atta ad evitare confusione tra denominazioni in precedenza utilizzate ovvero ancora se, pur riconoscendosi tale potere al legislatore, il criterio di soluzione adottato debba essere sostituito da altro costituzionalmente necessitato. Inoltre, il remittente, che pure denuncia il mancato rispetto, da parte del legislatore, del principio della priorità temporale dell'uso del marchio, non precisa quando, nella specie, l'emittente nazionale abbia iniziato ad usare la sua denominazione, ma si limita ad indicare la data in cui l'emittente locale ha ottenuto il rilascio della concessione all'esercizio della radiodiffusione.
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 2-bis, del decreto-legge 30 gennaio 1999, n. 15, convertito, con modificazioni, nella legge 29 marzo 1999, n. 78, censurato, in riferimento agli artt. 3, 41, 42 e 21 della Costituzione, laddove dispone che le emittenti radiotelevisive locali, comprese quelle che diffondono programmi in contemporanea o programmi comuni, non possono utilizzare, né diffondere, un marchio, una denominazione o una testata identificativi che richiamino in tutto o in parte quelli di una emittente nazionale. Infatti, il remittente muove censure che, da un lato, sembrano investire la norma nella sua interezza, e, dall'altro, paiono rivolte a quella parte di essa che pretenderebbe applicarsi "retroattivamente", con la conseguenza che tale ambiguità non consente di comprendere se oggetto di censura sia il criterio adottato dalla legge per risolvere il conflitto tra emittenti che utilizzano denominazioni confondibili ovvero se si contesta il potere del legislatore di introdurre una disciplina atta ad evitare confusione tra denominazioni in precedenza utilizzate ovvero ancora se, pur riconoscendosi tale potere al legislatore, il criterio di soluzione adottato debba essere sostituito da altro costituzionalmente necessitato. Inoltre, il remittente, che pure denuncia il mancato rispetto, da parte del legislatore, del principio della priorità temporale dell'uso del marchio, non precisa quando, nella specie, l'emittente nazionale abbia iniziato ad usare la sua denominazione, ma si limita ad indicare la data in cui l'emittente locale ha ottenuto il rilascio della concessione all'esercizio della radiodiffusione.
Atti oggetto del giudizio
decreto-legge
30/01/1999
n. 15
art. 2
co. 2
legge
29/03/1999
n. 78
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 41
Costituzione
art. 42
Costituzione
art. 21
Altri parametri e norme interposte