Ordinanza 26/2006 (ECLI:IT:COST:2006:26)
Massima numero 30106
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente MARINI - Redattore BILE
Udienza Pubblica del
23/01/2006; Decisione del
23/01/2006
Deposito del 27/01/2006; Pubblicazione in G. U. 01/02/2006
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 26/06. PROCEDIMENTO CIVILE - PROCEDIMENTI RELATIVI ALLA STESSA CAUSA E PENDENTI AVANTI ALLO STESSO UFFICIO GIUDIZIARIO - DICHIARAZIONE DI LITISPENDENZA - ESCLUSIONE - DENUNCIATA IRRAGIONEVOLEZZA E LESIONE DEL DIRITTO DI DIFESA - QUESTIONE PREMATURA, SOLLEVATA DA GIUDICE NON ANCORA DESIGNATO ALLA TRATTAZIONE DELLE CAUSE RIUNITE - MANIFESTA INAMMISSIBILITÀ.
ORD. 26/06. PROCEDIMENTO CIVILE - PROCEDIMENTI RELATIVI ALLA STESSA CAUSA E PENDENTI AVANTI ALLO STESSO UFFICIO GIUDIZIARIO - DICHIARAZIONE DI LITISPENDENZA - ESCLUSIONE - DENUNCIATA IRRAGIONEVOLEZZA E LESIONE DEL DIRITTO DI DIFESA - QUESTIONE PREMATURA, SOLLEVATA DA GIUDICE NON ANCORA DESIGNATO ALLA TRATTAZIONE DELLE CAUSE RIUNITE - MANIFESTA INAMMISSIBILITÀ.
Testo
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 273 e 39, primo comma, del codice di procedura civile, in riferimento agli artt. 3 e 111, secondo comma, della Costituzione, "nella parte in cui non prevedono che la litispendenza possa essere pronunciata anche quando i procedimenti relativi alla stessa causa pendono avanti allo stesso giudice (inteso come ufficio giudicante)". La questione, infatti, è stata sollevata da autorità giudiziaria non ancora investita del potere decisorio del processo a quo e, quindi, in via eventuale e, comunque, prematuramente, poiché conosce di uno solo dei procedimenti da riunire, l'altro essendo pendente avanti ad altro magistrato dello stesso Tribunale.
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 273 e 39, primo comma, del codice di procedura civile, in riferimento agli artt. 3 e 111, secondo comma, della Costituzione, "nella parte in cui non prevedono che la litispendenza possa essere pronunciata anche quando i procedimenti relativi alla stessa causa pendono avanti allo stesso giudice (inteso come ufficio giudicante)". La questione, infatti, è stata sollevata da autorità giudiziaria non ancora investita del potere decisorio del processo a quo e, quindi, in via eventuale e, comunque, prematuramente, poiché conosce di uno solo dei procedimenti da riunire, l'altro essendo pendente avanti ad altro magistrato dello stesso Tribunale.
Atti oggetto del giudizio
codice di procedura civile
n.
art. 273
co.
codice di procedura civile
n.
art. 39
co. 1
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 111
co. 2
Altri parametri e norme interposte