Ordinanza 26/2006 (ECLI:IT:COST:2006:26)
Massima numero 30106
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente MARINI  - Redattore BILE
Udienza Pubblica del  23/01/2006;  Decisione del  23/01/2006
Deposito del 27/01/2006; Pubblicazione in G. U. 01/02/2006
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 26/06. PROCEDIMENTO CIVILE - PROCEDIMENTI RELATIVI ALLA STESSA CAUSA E PENDENTI AVANTI ALLO STESSO UFFICIO GIUDIZIARIO - DICHIARAZIONE DI LITISPENDENZA - ESCLUSIONE - DENUNCIATA IRRAGIONEVOLEZZA E LESIONE DEL DIRITTO DI DIFESA - QUESTIONE PREMATURA, SOLLEVATA DA GIUDICE NON ANCORA DESIGNATO ALLA TRATTAZIONE DELLE CAUSE RIUNITE - MANIFESTA INAMMISSIBILITÀ.

Testo
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 273 e 39, primo comma, del codice di procedura civile, in riferimento agli artt. 3 e 111, secondo comma, della Costituzione, "nella parte in cui non prevedono che la litispendenza possa essere pronunciata anche quando i procedimenti relativi alla stessa causa pendono avanti allo stesso giudice (inteso come ufficio giudicante)". La questione, infatti, è stata sollevata da autorità giudiziaria non ancora investita del potere decisorio del processo a quo e, quindi, in via eventuale e, comunque, prematuramente, poiché conosce di uno solo dei procedimenti da riunire, l'altro essendo pendente avanti ad altro magistrato dello stesso Tribunale.

Atti oggetto del giudizio

codice di procedura civile    n.   art. 273  co. 

codice di procedura civile    n.   art. 39  co. 1

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 111  co. 2

Altri parametri e norme interposte