ORD. 27/06. MINORANZE LINGUISTICHE - APPARTENENTI ALLA MINORANZA LINGUISTICA SLOVENA - DIRITTO ALL'USO DELLA LINGUA MATERNA NEI RAPPORTI CON LE AUTORITÀ AMMINISTRATIVE E GIUDIZIARIE LOCALI - TUTELA ACCORDATA AI SOLI RESIDENTI NEI TERRITORI DI TRADIZIONALE INSEDIAMENTO - DENUNCIATA DISPARITÀ DI TRATTAMENTO RISPETTO ALLE MINORANZE CUI SI APPLICA IL BILINGUISMO PERFETTO - GIUDIZIO 'A QUO' NON VALIDAMENTE INSTAURATO PER UN VIZIO MACROSCOPICO RILEVABILE D'UFFICIO - MANIFESTA INAMMISSIBILITÀ DELLA QUESTIONE.
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 2, 3, e 6 della Costituzione e 3 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, dell'art. 122 del codice di procedura civile, in combinato disposto degli artt. 4 e 8, commi 1, 3 e 4, della legge 23 febbraio 2001, n. 38, nonché del combinato disposto degli artt. 4, comma 1, e 8, commi 1 e 5, della legge n. 38 del 2001 e dell'art. 4, comma 1 della legge n. 38 del 2001, nella parte in cui limitano al solo ambito territoriale individuato dalla citata legge l'operatività della tutela riconosciuta agli appartenenti alla minoranza linguistica slovena del diritto all'uso della lingua materna nei rapporti con le autorità amministrative e giudiziarie locali. Il giudizio a quo, infatti, non si è validamente instaurato per inesistenza giuridica dell'atto introduttivo, vale a dire dell'atto di opposizione di cui all'art. 617 cod. proc. civ. , poiché, in applicazione del principio generale di cui all'art. 82 cod. proc. civ. , la mancanza di rappresentanza-difesa tecnica produce la nullità insanabile dell'intero giudizio e l'atto sottoscritto dalla sola parte deve considerarsi inesistente ed inidoneo all'instaurazione del procedimento.
- Ordinanza citata n. 109/2003 e sentenze citate nn. 163 e 498/1993, n. 139/1980.