ORD. 28/06. AVVOCATO E PROCURATORE - ESAMI DI ABILITAZIONE ALL'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE - RITENUTA ESCLUSIONE, IN BASE A SUPPOSTO DIRITTO VIVENTE, DELL'OBBLIGO DI MOTIVARE I GIUDIZI ESPRESSI DALLE COMMISSIONI ESAMINATRICI - LAMENTATA IRRAGIONEVOLEZZA, COMPRESSIONE DEL DIRITTO DI DIFESA, CONTRASTO CON LA TUTELA GIURISDIZIONALE CONTRO GLI ATTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E CON IL PRINCIPIO DI BUON ANDAMENTO E DI IMPARZIALITÀ DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - IMPROPRIA ATTIVAZIONE DEL GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE, AL FINE DI OTTENERE L'AVALLO DELLA CORTE A FAVORE DI UNA DETERMINATA INTERPRETAZIONE DELLA NORMA CENSURATA - MANIFESTA INAMMISSIBILITÀ DELLA QUESTIONE.
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 24, 97, 98 e 113 della Costituzione, degli artt. 23, quinto comma, 24, primo comma e 17-bis, secondo comma, del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, come novellato dal decreto-legge 21 maggio 2003, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 2003, n. 180. Anche con riferimento ad una diversa normativa va, infatti, confermato l'orientamento espresso in precedenti pronunce dalla Corte stessa, che ha ritenuto la questione manifestamente inammissibile. Una prima volta perché costituente un improprio tentativo di ottenere l'avallo della Corte a favore di una determinata interpretazione della norma; una seconda volta perché il giudice a quo non ha tratto le conseguenze applicative dell'interpretazione considerata conforme a Costituzione; una terza volta perché si traduceva in un improprio tentativo di ottenere l'avallo della Corte a favore di una determinata interpretazione e, da ultimo, sebbene riferita ad altra normativa, i termini della questione non mutano, tenuto conto della insussistenza di un orientamento giurisprudenziale consolidato che escluda l'obbligo di motivazione o che ritenga il punteggio in ogni caso idoneo a sintetizzarla.
- Sulla stessa questione, v. ordinanze citate n. 466/2000, n. 233/2001, n. 419/2005.