Sentenza 29/2006 (ECLI:IT:COST:2006:29)
Massima numero 30110
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente BILE - Redattore QUARANTA
Udienza Pubblica del
23/01/2006; Decisione del
23/01/2006
Deposito del 01/02/2006; Pubblicazione in G. U. 08/02/2006
Titolo
SENT. 29/06 B. AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - REGIONE ABRUZZO - SERVIZI PUBBLICI LOCALI A RILEVANZA ECONOMICA - SOCIETÀ A CAPITALE INTERAMENTE PUBBLICO PROPRIETARIE DI RETI, IMPIANTI E DOTAZIONI PATRIMONIALI DESTINATI ALL'ESERCIZIO DEI SERVIZI PUBBLICI - PARTECIPAZIONE ALLE GARE AD EVIDENZA PUBBLICA PER LA SCELTA DEL GESTORE O DEL SOCIO PRIVATO - DIVIETO - RICORSO DEL GOVERNO - DENUNCIATA VIOLAZIONE DELLA COMPETENZA LEGISLATIVA ESCLUSIVA DELLO STATO NELLA MATERIA "TUTELA DELLA CONCORRENZA", NONCHÉ DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA PER LA NEGAZIONE DI UNA DISCIPLINA TRANSITORIA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 29/06 B. AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - REGIONE ABRUZZO - SERVIZI PUBBLICI LOCALI A RILEVANZA ECONOMICA - SOCIETÀ A CAPITALE INTERAMENTE PUBBLICO PROPRIETARIE DI RETI, IMPIANTI E DOTAZIONI PATRIMONIALI DESTINATI ALL'ESERCIZIO DEI SERVIZI PUBBLICI - PARTECIPAZIONE ALLE GARE AD EVIDENZA PUBBLICA PER LA SCELTA DEL GESTORE O DEL SOCIO PRIVATO - DIVIETO - RICORSO DEL GOVERNO - DENUNCIATA VIOLAZIONE DELLA COMPETENZA LEGISLATIVA ESCLUSIVA DELLO STATO NELLA MATERIA "TUTELA DELLA CONCORRENZA", NONCHÉ DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA PER LA NEGAZIONE DI UNA DISCIPLINA TRANSITORIA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 4, della legge della Regione Abruzzo n. 23 del 2004 - il quale esclude che le società a capitale interamente pubblico, cui sia stata conferita dagli enti locali la proprietà di reti, impianti e dotazioni patrimoniali, destinati all'esercizio dei servizi pubblici, possano partecipare alle gare ad evidenza pubblica indette per la scelta del soggetto gestore del servizio o del socio privato delle società a capitale misto pubblico/privato -, in quanto la disposizione denunciata violerebbe l'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost. incidendo nella materia "tutela della concorrenza", quale desumibile dalla disciplina dettata dall'art. 113 del d.lgs. n. 267 del 2000, nonché l'art. 3 della Costituzione, «negando l'esigenza di una disciplina transitoria riconosciuta invece dalla legge statale». Infatti, nel silenzio della legislazione statale - non essendo stata specificamente prevista o esclusa la possibilità per le suddette società di partecipare alle gare per l'affidamento della gestione del servizio - e pur versandosi in materia riservata alla competenza residuale delle Regioni, può ritenersi ammissibile che queste ultime, esercitando la loro discrezionalità legislativa, integrino la disciplina dettata dallo Stato, prevedendo il divieto per le società proprietarie delle reti di partecipare alle gare in questione. D'altronde, siffatta determinazione si presenta anche coerente con il principio d'ordine generale, pure se derogabile, che postula la separazione tra soggetti proprietari delle reti e soggetti erogatori del servizio.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 4, della legge della Regione Abruzzo n. 23 del 2004 - il quale esclude che le società a capitale interamente pubblico, cui sia stata conferita dagli enti locali la proprietà di reti, impianti e dotazioni patrimoniali, destinati all'esercizio dei servizi pubblici, possano partecipare alle gare ad evidenza pubblica indette per la scelta del soggetto gestore del servizio o del socio privato delle società a capitale misto pubblico/privato -, in quanto la disposizione denunciata violerebbe l'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost. incidendo nella materia "tutela della concorrenza", quale desumibile dalla disciplina dettata dall'art. 113 del d.lgs. n. 267 del 2000, nonché l'art. 3 della Costituzione, «negando l'esigenza di una disciplina transitoria riconosciuta invece dalla legge statale». Infatti, nel silenzio della legislazione statale - non essendo stata specificamente prevista o esclusa la possibilità per le suddette società di partecipare alle gare per l'affidamento della gestione del servizio - e pur versandosi in materia riservata alla competenza residuale delle Regioni, può ritenersi ammissibile che queste ultime, esercitando la loro discrezionalità legislativa, integrino la disciplina dettata dallo Stato, prevedendo il divieto per le società proprietarie delle reti di partecipare alle gare in questione. D'altronde, siffatta determinazione si presenta anche coerente con il principio d'ordine generale, pure se derogabile, che postula la separazione tra soggetti proprietari delle reti e soggetti erogatori del servizio.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Abruzzo
05/08/2004
n. 23
art. 4
co. 4
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 117
co. 2
Altri parametri e norme interposte