Sentenza 29/2006 (ECLI:IT:COST:2006:29)
Massima numero 30111
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente BILE  - Redattore QUARANTA
Udienza Pubblica del  23/01/2006;  Decisione del  23/01/2006
Deposito del 01/02/2006; Pubblicazione in G. U. 08/02/2006
Massime associate alla pronuncia:  30109  30110  30112  30113  30114  30115  30116


Titolo
SENT. 29/06 C. AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - REGIONE ABRUZZO - SERVIZI PUBBLICI LOCALI A RILEVANZA ECONOMICA - SOCIETÀ A CAPITALE INTERAMENTE PUBBLICO GIÀ AFFIDATARIE IN VIA DIRETTA DELLA GESTIONE DI UN SERVIZIO PUBBLICO - PARTECIPAZIONE ALLE GARE AD EVIDENZA PUBBLICA PER LA SCELTA DEL GESTORE - DIVIETO - RICORSO DEL GOVERNO - VIOLAZIONE DELLA COMPETENZA LEGISLATIVA ESCLUSIVA DELLO STATO NELLA MATERIA "TUTELA DELLA CONCORRENZA", PER MANCATA PREVISIONE DEL REGIME TRANSITORIO PREVISTO DAL LEGISLATORE STATALE - ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE 'IN PARTE QUA' - ASSORBIMENTO DI ULTERIORE PROFILO.

Testo

E' costituzionalmente illegittimo, in relazione all'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost. (restando assorbito l'ulteriore profilo di illegittimità costituzionale prospettato con riguardo all'art. 3 Cost.), l'art. 7, comma 4, lettera b), della legge della Regione Abruzzo n. 23 del 2004 - il quale vieta alle società a capitale interamente pubblico di cui al precedente comma 1, lettera c), in quanto già affidatarie dirette della gestione (anche integrata) di un servizio pubblico locale a rilevanza economica, di partecipare alle gare ad evidenza pubblica indette per la scelta del soggetto cui conferire la gestione dei servizi -, nella parte in cui non prevede che detto divieto si applica a decorrere dal 1° gennaio 2007, salvo nei casi in cui si tratti dell'espletamento delle prime gare aventi ad oggetto i servizi forniti dalle società partecipanti alla gara stessa. Ed invero, la previsione contenuta nel comma 6 dell'art. 113 del d.lgs. n. 267 del 2000, cui si riconnette l'impugnata norma regionale, nel disporre il divieto di partecipare alle gare di cui al precedente comma 5, tende a garantire la più ampia libertà di concorrenza nell'ambito di rapporti - come quelli relativi al regime delle gare o delle modalità di gestione e conferimento dei servizi - di rilevante incidenza sul mercato. Ma proprio una corretta attuazione del nuovo regime di divieti ha richiesto, ragionevolmente, come disposto dal legislatore statale con il comma 15-quater del medesimo art. 113, una disciplina transitoria per consentire un complessivo riequilibrio e un progressivo adeguamento del "mercato". Ciò comporta che la mancata previsione, nella legge regionale, di un analogo regime transitorio, che definisca le modalità temporali di efficacia del divieto in esame, è idonea ad arrecare un vulnus all'indicato parametro costituzionale.

- Sulla riconducibilità alla «tutela della concorrenza» delle modalità di gestione ed affidamento dei servizi pubblici locali di rilevanza economica di cui all'art. 113 del d.lgs. n. 267 del 2000, v. citata la sentenza n. 272/2004.



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Abruzzo  05/08/2004  n. 23  art. 7  co. 4

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 2

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte