Sentenza 29/2006 (ECLI:IT:COST:2006:29)
Massima numero 30112
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente BILE - Redattore QUARANTA
Udienza Pubblica del
23/01/2006; Decisione del
23/01/2006
Deposito del 01/02/2006; Pubblicazione in G. U. 08/02/2006
Titolo
SENT. 29/06 D. AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - REGIONE ABRUZZO - SERVIZI PUBBLICI LOCALI A RILEVANZA ECONOMICA - SOCIETÀ MISTA TITOLARE DELLA GESTIONE - PARTECIPAZIONE AZIONARIA DEL SOCIO PRIVATO - LIMITE MINIMO DEL 40 PER CENTO DEL CAPITALE SOCIALE - RICORSO DEL GOVERNO - DENUNCIATA VIOLAZIONE DELLA COMPETENZA LEGISLATIVA ESCLUSIVA DELLO STATO NELLA MATERIA "TUTELA DELLA CONCORRENZA", DELLA COMPETENZA STATALE NELLA DETERMINAZIONE DEI PRINCIPI FONDAMENTALI PER IL COORDINAMENTO DELLA FINANZA PUBBLICA, IRRAGIONEVOLEZZA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 29/06 D. AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - REGIONE ABRUZZO - SERVIZI PUBBLICI LOCALI A RILEVANZA ECONOMICA - SOCIETÀ MISTA TITOLARE DELLA GESTIONE - PARTECIPAZIONE AZIONARIA DEL SOCIO PRIVATO - LIMITE MINIMO DEL 40 PER CENTO DEL CAPITALE SOCIALE - RICORSO DEL GOVERNO - DENUNCIATA VIOLAZIONE DELLA COMPETENZA LEGISLATIVA ESCLUSIVA DELLO STATO NELLA MATERIA "TUTELA DELLA CONCORRENZA", DELLA COMPETENZA STATALE NELLA DETERMINAZIONE DEI PRINCIPI FONDAMENTALI PER IL COORDINAMENTO DELLA FINANZA PUBBLICA, IRRAGIONEVOLEZZA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Non è fondata, in relazione agli artt. 3 e 117, secondo comma, lettera e), e terzo comma, Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma 1, lettera b), della legge Regione Abruzzo n. 23 del 2004, che stabilisce un limite minimo (40 per cento del capitale sociale) per la partecipazione azionaria del socio privato, da scegliere con procedura di evidenza pubblica, della società mista cui può essere conferita la titolarità della gestione del servizio pubblico di rilevanza economica. Occorre rilevare come l'art. 113, comma 5, lettera b), del d.lgs. n. 267 del 2000, nell'individuare tra i possibili soggetti, cui conferire direttamente la gestione del servizio pubblico locale, le società a capitale misto pubblico/privato, non stabilisca alcun limite percentuale, né massimo né minimo, alla partecipazione al capitale sociale da parte del socio privato, limitandosi soltanto a richiedere che detto socio sia scelto con le procedure dell'evidenza pubblica. La mancanza di una qualsiasi previsione statale in merito alla consistenza del capitale privato nell'ambito della compagine sociale consente al legislatore regionale, nell'esercizio della sua discrezionalità, di stabilire quote minimali di partecipazione. Né può ritenersi che la specificazione operata dalla norma impugnata possa considerarsi intrinsecamente irragionevole: la previsione di un siffatto limite, al di là delle sue implicazioni sul piano della concorrenza, risponde, infatti, all'esigenza di evitare che partecipazioni minime o addirittura simboliche si possano risolvere in una elusione delle modalità complessive di conferimento della gestione del servizio pubblico locale.
Non è fondata, in relazione agli artt. 3 e 117, secondo comma, lettera e), e terzo comma, Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma 1, lettera b), della legge Regione Abruzzo n. 23 del 2004, che stabilisce un limite minimo (40 per cento del capitale sociale) per la partecipazione azionaria del socio privato, da scegliere con procedura di evidenza pubblica, della società mista cui può essere conferita la titolarità della gestione del servizio pubblico di rilevanza economica. Occorre rilevare come l'art. 113, comma 5, lettera b), del d.lgs. n. 267 del 2000, nell'individuare tra i possibili soggetti, cui conferire direttamente la gestione del servizio pubblico locale, le società a capitale misto pubblico/privato, non stabilisca alcun limite percentuale, né massimo né minimo, alla partecipazione al capitale sociale da parte del socio privato, limitandosi soltanto a richiedere che detto socio sia scelto con le procedure dell'evidenza pubblica. La mancanza di una qualsiasi previsione statale in merito alla consistenza del capitale privato nell'ambito della compagine sociale consente al legislatore regionale, nell'esercizio della sua discrezionalità, di stabilire quote minimali di partecipazione. Né può ritenersi che la specificazione operata dalla norma impugnata possa considerarsi intrinsecamente irragionevole: la previsione di un siffatto limite, al di là delle sue implicazioni sul piano della concorrenza, risponde, infatti, all'esigenza di evitare che partecipazioni minime o addirittura simboliche si possano risolvere in una elusione delle modalità complessive di conferimento della gestione del servizio pubblico locale.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Abruzzo
05/08/2004
n. 23
art. 7
co. 1
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 117
co. 2
Costituzione
art. 117
co. 3
Altri parametri e norme interposte