Sentenza 29/2006 (ECLI:IT:COST:2006:29)
Massima numero 30113
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente BILE - Redattore QUARANTA
Udienza Pubblica del
23/01/2006; Decisione del
23/01/2006
Deposito del 01/02/2006; Pubblicazione in G. U. 08/02/2006
Titolo
SENT. 29/06 E. AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - REGIONE ABRUZZO - SERVIZI PUBBLICI LOCALI A RILEVANZA ECONOMICA - SOCIETÀ A CAPITALE INTERAMENTE PUBBLICO AFFIDATARIE IN VIA DIRETTA DELLA GESTIONE DI UN SERVIZIO PUBBLICO LOCALE - CONFERIMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI A PERSONE O SOCIETÀ LEGATE DA DIPENDENZA O COLLABORAZIONE CON L'ENTE TITOLARE DEL CAPITALE SOCIALE - DIVIETO - RICORSO DEL GOVERNO - DENUNCIATA VIOLAZIONE DELLA COMPETENZA LEGISLATIVA ESCLUSIVA DELLO STATO NELLA MATERIA "ORDINAMENTO CIVILE" - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 29/06 E. AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - REGIONE ABRUZZO - SERVIZI PUBBLICI LOCALI A RILEVANZA ECONOMICA - SOCIETÀ A CAPITALE INTERAMENTE PUBBLICO AFFIDATARIE IN VIA DIRETTA DELLA GESTIONE DI UN SERVIZIO PUBBLICO LOCALE - CONFERIMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI A PERSONE O SOCIETÀ LEGATE DA DIPENDENZA O COLLABORAZIONE CON L'ENTE TITOLARE DEL CAPITALE SOCIALE - DIVIETO - RICORSO DEL GOVERNO - DENUNCIATA VIOLAZIONE DELLA COMPETENZA LEGISLATIVA ESCLUSIVA DELLO STATO NELLA MATERIA "ORDINAMENTO CIVILE" - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Non è fondata, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma 4, lettera d), della legge della Regione Abruzzo n. 23 del 2004, che vieta alle società a capitale interamente pubblico, alle quali sia affidato in via diretta la gestione di un servizio pubblico locale, il conferimento di incarichi professionali, di collaborazione e di qualsiasi altro genere in favore di persone e/o di società legate da rapporti di dipendenza e/o di collaborazione con l'ente o gli enti titolari del capitale sociale, in quanto tali obbligati all'esercizio del controllo di cui al precedente comma 1, lettera c). Le censure, dedotte con riferimento alla competenza legislativa statale esclusiva nella materia "ordinamento civile", non possono accogliersi, in quanto la prospettata nullità del contratto d'opera professionale è meramente ipotetica, né è prevista dalla norma impugnata. D'altronde, le conseguenze della stipulazione del contratto de quo, come vietato, dovranno essere eventualmente verificate in sede di giudizio davanti alla competente autorità giudiziaria ordinaria. Neppure può ritenersi che si versi in una ipotesi di non consentite limitazioni all'esercizio di attività professionali, giacché non vi è alcun divieto imposto al professionista in quanto tale, ma alla società, sulla quale ricadono le conseguenze della violazione del divieto.
Non è fondata, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma 4, lettera d), della legge della Regione Abruzzo n. 23 del 2004, che vieta alle società a capitale interamente pubblico, alle quali sia affidato in via diretta la gestione di un servizio pubblico locale, il conferimento di incarichi professionali, di collaborazione e di qualsiasi altro genere in favore di persone e/o di società legate da rapporti di dipendenza e/o di collaborazione con l'ente o gli enti titolari del capitale sociale, in quanto tali obbligati all'esercizio del controllo di cui al precedente comma 1, lettera c). Le censure, dedotte con riferimento alla competenza legislativa statale esclusiva nella materia "ordinamento civile", non possono accogliersi, in quanto la prospettata nullità del contratto d'opera professionale è meramente ipotetica, né è prevista dalla norma impugnata. D'altronde, le conseguenze della stipulazione del contratto de quo, come vietato, dovranno essere eventualmente verificate in sede di giudizio davanti alla competente autorità giudiziaria ordinaria. Neppure può ritenersi che si versi in una ipotesi di non consentite limitazioni all'esercizio di attività professionali, giacché non vi è alcun divieto imposto al professionista in quanto tale, ma alla società, sulla quale ricadono le conseguenze della violazione del divieto.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Abruzzo
05/08/2004
n. 23
art. 7
co. 4
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 2
Altri parametri e norme interposte