Sentenza 29/2006 (ECLI:IT:COST:2006:29)
Massima numero 30115
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente BILE  - Redattore QUARANTA
Udienza Pubblica del  23/01/2006;  Decisione del  23/01/2006
Deposito del 01/02/2006; Pubblicazione in G. U. 08/02/2006
Massime associate alla pronuncia:  30109  30110  30111  30112  30113  30114  30116


Titolo
SENT. 29/06 G. AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - REGIONE ABRUZZO - SERVIZI PUBBLICI LOCALI A RILEVANZA ECONOMICA - SOCIETÀ A CAPITALE INTERAMENTE PUBBLICO AFFIDATARIE DELLA GESTIONE DI UN SERVIZIO PUBBLICO LOCALE - ASSUNZIONE DI PERSONALE DIPENDENTE - RISPETTO DELLE PROCEDURE DI EVIDENZA PUBBLICA IMPOSTE AGLI ENTI LOCALI - RICORSO DEL GOVERNO - DENUNCIATA VIOLAZIONE DELLA COMPETENZA LEGISLATIVA ESCLUSIVA DELLO STATO NELLA MATERIA "ORDINAMENTO CIVILE" - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma 4, lettera f), della legge della Regione Abruzzo n. 23 del 2004, in relazione all' art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., in quanto detta disposizione, nel prevedere che le società a capitale interamente pubblico, affidatarie del servizio pubblico, sono obbligate al rispetto delle procedure di evidenza pubblica imposte agli enti locali per l'assunzione di personale dipendente, porrebbe a carico di società private obblighi e oneri non previsti per l'instaurazione dei rapporti di lavoro nel settore privato ed invade quindi la competenza esclusiva statale nella materia "ordinamento civile". Ed invero, la disposizione in esame non è volta a porre limitazioni alla capacità di agire delle persone giuridiche private, bensì a dare applicazione al principio di cui all'art. 97 della Costituzione rispetto ad una società che, per essere a capitale interamente pubblico, ancorché formalmente privata, può essere assimilata, in relazione al regime giuridico, ad enti pubblici. D'altronde, la Corte, sulla base della distinzione tra privatizzazione formale e privatizzazione sostanziale, e dunque con riferimento al suindicato principio, ha riconosciuto la legittimità della sottoposizione al controllo della Corte dei conti degli enti pubblici trasformati in società per azioni a capitale totalmente pubblico.

- Sul controllo della Corte dei conti degli enti pubblici trasformati in società per azioni a capitale totalmente pubblico, v. citata sentenza n. 466/1993.



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Abruzzo  05/08/2004  n. 23  art. 7  co. 4

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 2

Altri parametri e norme interposte