SENT. 29/06 G. AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - REGIONE ABRUZZO - SERVIZI PUBBLICI LOCALI A RILEVANZA ECONOMICA - SOCIETÀ A CAPITALE INTERAMENTE PUBBLICO AFFIDATARIE DELLA GESTIONE DI UN SERVIZIO PUBBLICO LOCALE - ASSUNZIONE DI PERSONALE DIPENDENTE - RISPETTO DELLE PROCEDURE DI EVIDENZA PUBBLICA IMPOSTE AGLI ENTI LOCALI - RICORSO DEL GOVERNO - DENUNCIATA VIOLAZIONE DELLA COMPETENZA LEGISLATIVA ESCLUSIVA DELLO STATO NELLA MATERIA "ORDINAMENTO CIVILE" - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma 4, lettera f), della legge della Regione Abruzzo n. 23 del 2004, in relazione all' art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., in quanto detta disposizione, nel prevedere che le società a capitale interamente pubblico, affidatarie del servizio pubblico, sono obbligate al rispetto delle procedure di evidenza pubblica imposte agli enti locali per l'assunzione di personale dipendente, porrebbe a carico di società private obblighi e oneri non previsti per l'instaurazione dei rapporti di lavoro nel settore privato ed invade quindi la competenza esclusiva statale nella materia "ordinamento civile". Ed invero, la disposizione in esame non è volta a porre limitazioni alla capacità di agire delle persone giuridiche private, bensì a dare applicazione al principio di cui all'art. 97 della Costituzione rispetto ad una società che, per essere a capitale interamente pubblico, ancorché formalmente privata, può essere assimilata, in relazione al regime giuridico, ad enti pubblici. D'altronde, la Corte, sulla base della distinzione tra privatizzazione formale e privatizzazione sostanziale, e dunque con riferimento al suindicato principio, ha riconosciuto la legittimità della sottoposizione al controllo della Corte dei conti degli enti pubblici trasformati in società per azioni a capitale totalmente pubblico.
- Sul controllo della Corte dei conti degli enti pubblici trasformati in società per azioni a capitale totalmente pubblico, v. citata sentenza n. 466/1993.