Sentenza 29/2006 (ECLI:IT:COST:2006:29)
Massima numero 30116
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente BILE - Redattore QUARANTA
Udienza Pubblica del
23/01/2006; Decisione del
23/01/2006
Deposito del 01/02/2006; Pubblicazione in G. U. 08/02/2006
Titolo
SENT. 29/06 H. AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - REGIONE ABRUZZO - SERVIZI PUBBLICI LOCALI A RILEVANZA ECONOMICA - SOCIETÀ AFFIDATARIE DEL SERVIZIO PUBBLICO - LEGALI RAPPRESENTANTI E COMPONENTI DEGLI ORGANI ESECUTIVI - INELEGGIBILITÀ A CARICHE ELETTIVE NEGLI ENTI LOCALI TERRITORIALI TITOLARI DEL CAPITALE SOCIALE - RICORSO DEL GOVERNO - INVASIONE DELLA COMPETENZA LEGISLATIVA ESCLUSIVA DELLO STATO NELLA MATERIA "ORGANI DI GOVERNO" DEGLI ENTI TERRITORIALI - ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE.
SENT. 29/06 H. AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - REGIONE ABRUZZO - SERVIZI PUBBLICI LOCALI A RILEVANZA ECONOMICA - SOCIETÀ AFFIDATARIE DEL SERVIZIO PUBBLICO - LEGALI RAPPRESENTANTI E COMPONENTI DEGLI ORGANI ESECUTIVI - INELEGGIBILITÀ A CARICHE ELETTIVE NEGLI ENTI LOCALI TERRITORIALI TITOLARI DEL CAPITALE SOCIALE - RICORSO DEL GOVERNO - INVASIONE DELLA COMPETENZA LEGISLATIVA ESCLUSIVA DELLO STATO NELLA MATERIA "ORGANI DI GOVERNO" DEGLI ENTI TERRITORIALI - ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE.
Testo
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 7, comma 4, lettera g), della legge della Regione Abruzzo n. 23 del 2004, che prevede l'ineleggibilità a sindaco, presidente della Provincia, consigliere comunale, provinciale e circoscrizionale dei Comuni e delle Province titolari del capitale sociale delle società affidatarie della gestione del servizio pubblico, per i legali rappresentanti ed i componenti degli organi esecutivi delle società medesime. L'impugnata norma regionale, disciplinando un caso di ineleggibilità a cariche elettive in enti locali territoriali, invade la competenza legislativa esclusiva dello Stato nella materia "organi di governo" di Comuni, Province e Città metropolitane, prevista dall'art. 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione. Né rileva che, in parte, la disposizione impugnata coincide con quanto previsto dalla legislazione statale negli artt. 60, 61 e 63 del d.lgs. n. 267 del 2000, dal momento che, vertendosi in materia riservata in modo esclusivo allo Stato, la Regione non è legittimata ad adottare nella materia stessa alcuna disciplina, ancorché in parte coincidente con quella statale.
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 7, comma 4, lettera g), della legge della Regione Abruzzo n. 23 del 2004, che prevede l'ineleggibilità a sindaco, presidente della Provincia, consigliere comunale, provinciale e circoscrizionale dei Comuni e delle Province titolari del capitale sociale delle società affidatarie della gestione del servizio pubblico, per i legali rappresentanti ed i componenti degli organi esecutivi delle società medesime. L'impugnata norma regionale, disciplinando un caso di ineleggibilità a cariche elettive in enti locali territoriali, invade la competenza legislativa esclusiva dello Stato nella materia "organi di governo" di Comuni, Province e Città metropolitane, prevista dall'art. 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione. Né rileva che, in parte, la disposizione impugnata coincide con quanto previsto dalla legislazione statale negli artt. 60, 61 e 63 del d.lgs. n. 267 del 2000, dal momento che, vertendosi in materia riservata in modo esclusivo allo Stato, la Regione non è legittimata ad adottare nella materia stessa alcuna disciplina, ancorché in parte coincidente con quella statale.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Abruzzo
05/08/2004
n. 23
art. 7
co. 4
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 2
Altri parametri e norme interposte