SENT. 31/06 A. CONFLITTO TRA ENTI - AGENZIA DEL DEMANIO - RIFERIBILITÀ DELLE FUNZIONI ALL'AGENZIA, QUALE ENTE PUBBLICO ECONOMICO, AL SISTEMA ORDINAMENTALE - IDONEITÀ DELL'ATTO ADOTTATO DALL'AGENZIA, SOTTO IL PROFILO SOGGETTIVO ED OGGETTIVO, A FAR SORGERE UN CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE.
Gli atti dell'Agenzia del demanio - definita «ente pubblico economico» dall'art. 61, comma 1, del d.lgs. 30 luglio 1999, n. 300, come modificato dall'art. 1 del d.lgs. 3 luglio 2003 n. 173 - posti in essere nell'esercizio delle funzioni, tipiche dell'amministrazione pubblica statale, che erano proprie della Direzione generale del demanio e delle direzioni compartimentali, sono riferibili allo Stato, inteso non come persona giuridica, bensì come sistema ordinamentale complesso e articolato, costituito da organi, con o senza personalità giuridica, ed enti distinti dallo Stato in senso stretto, ma con esso posti in rapporto di strumentalità in vista dell'esercizio, in forme diverse, di tipiche funzioni statali.
- Riferibilità degli atti dell'Agenzia del demanio posti in essere nell'esercizio delle funzioni, tipiche dell'amministrazione pubblica statale, che erano proprie della Direzione generale del demanio e delle direzioni compartimentali, allo Stato, inteso non come persona giuridica, bensì come sistema ordinamentale: sentenza n. 72/2005.
- La proprietà e disponibilità dei beni demaniali spettano, sino all'attuazione dell'ultimo comma dell'art. 119 Cost., allo Stato «e per esso all'Agenzia del demanio»: sentenza n. 427/2004.