Sentenza 31/2006 (ECLI:IT:COST:2006:31)
Massima numero 30375
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente MARINI  - Redattore SILVESTRI
Udienza Pubblica del  23/01/2006;  Decisione del  23/01/2006
Deposito del 01/02/2006; Pubblicazione in G. U. 08/02/2006
Massime associate alla pronuncia:  30118


Titolo
SENT. 31/06 B. AGENZIA DEL DEMANIO - ALIENAZIONE DI AREE APPARTENENTI AL DEMANIO IDRICO DELLO STATO - PROCEDIMENTO - PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE INTERESSATA - MANCATA PREVISIONE - RICORSO DELLA REGIONE LOMBARDIA - ILLEGITTIMA MENOMAZIONE DELLA SFERA DI ATTRIBUZIONI DELLA RICORRENTE IN VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI LEALE COLLABORAZIONE - NON SPETTANZA ALLO STATO DELLA POTESTÀ IN CONTESTAZIONE IN ASSENZA DI PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE TERRITORIALMENTE INTERESSATA - ANNULLAMENTO DELLA CIRCOLARE DELL'AGENZIA DEL DEMANIO IMPUGNATA - ASSORBIMENTO DI ALTRI PROFILI DI ILLEGITTIMITÀ - ASSORBIMENTO DELLA RICHIESTA DI SOSPENSIONE DELL'ATTO.

Testo
Non spetta allo Stato, e per esso all'Agenzia del demanio, escludere la partecipazione delle Regioni al procedimento diretto all'alienazione di aree situate nel territorio della stessa Regione e appartenenti al demanio idrico dello Stato, disciplinato dalla circolare dell'Agenzia del demanio, Direzione generale, del 23 settembre 2003, prot. 2003/35540/NOR, avente ad oggetto «Decreto legge 24 giugno 2003 n. 143 convertito con legge 1 agosto 2003 n. 212 recante "Disposizioni urgenti in tema di versamento e riscossione di tributi, di fondazioni bancarie e di gare indette dalla Consip S.p.A., nonché di alienazione di aree appartenenti al Patrimonio e al Demanio dello Stato" pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 185 dell'11 agosto 2003 s.o. n. 131/L», e va conseguentemente annullata, per quanto di ragione, la predetta circolare dell'Agenzia del demanio. La norma dettata dall'art. 5-bis del d.l. n. 143 del 2003 - cui si richiama la circolare impugnata - è diretta, infatti, ad accelerare la cessione ai soggetti richiedenti di aree non più utilizzabili per le finalità pubblicistiche originarie, a causa dell'irreversibile mutamento dello stato dei luoghi derivante dall'esecuzione di opere sconfinate in terreno demaniale; essa non dispone una generale declassificazione di aree demaniali, essendo, tra l'altro, esclusi dalla dismissione del patrimonio pubblico beni come quelli appartenenti al demanio marittimo e le aree sottoposte a tutela ai sensi del t.u. in materia di beni culturali ed ambientali, ma si limita a dettare la disciplina dei rapporti tra l'amministrazione statale ed i soggetti richiedenti, fermo restando il quadro normativo e istituzionale preesistente - di cui fanno parte i rapporti tra Stato e Regioni in materia di governo del territorio, con particolare riferimento al demanio idrico -, non superato né alterato da alcuna delle norme in essa contenute. Poiché l'art. 86 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112, ha attribuito alle Regioni ed agli enti locali "competenti per territorio" le funzioni amministrative in materia di "gestione dei beni del demanio idrico", l'esercizio dei poteri dominicali dello Stato nei confronti di quei beni deve necessariamente ispirarsi al principio di leale collaborazione, ai fini del bilanciamento dell'interesse dello Stato proprietario con gli interessi delle collettività locali fruitrici dei beni, realizzabile in seno al sistema delle Conferenze Stato-Regioni e autonomie locali. In tale sede, in materia di demanio idrico, è stato sottoscritto, nella seduta del 20 giugno 2002, un accordo a tenore del quale, «Risultando in alcuni casi particolarmente attive le procedure di "sdemanializzazione" (vendita al privato di aree demaniali), il provvedimento finale di sdemanializzazione potrà essere assunto solo a seguito di parere favorevole delle Regioni e Province autonome, tenuto anche conto degli indirizzi della Autorità di bacino». L'interpretazione sistematica dell'art. 86 del d.lgs. n. 112 del 1998, dell'accordo Stato-Regioni del 20 giugno 2002 e dell'art. 5-bis del d.l. n. 143 del 2003 depone nel senso della perdurante attualità del ruolo della Regione nell'apprezzare la sussistenza di eventuali ragioni ostative alla cessione a terzi dei beni del demanio idrico. Pertanto, l'impugnata circolare dell'Agenzia del demanio, escludendo in modo radicale la Regione da ogni interlocuzione nelle procedure di vendita a terzi dei beni del demanio idrico, si discosta da un siffatto quadro normativo e istituzionale conforme ai principî costituzionali.

Atti oggetto del giudizio

 23/09/2003  n.   art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 5

Costituzione  art. 114

Costituzione  art. 117

Costituzione  art. 118

Costituzione  art. 119

Altri parametri e norme interposte