SENT. 32/06. PROTEZIONE CIVILE - REGIONE MARCHE - INCIDENTI RILEVANTI - ELABORAZIONE, APPROVAZIONE E ATTUAZIONE DEL PIANO DI EMERGENZA - ATTRIBUZIONE DELLA COMPETENZA ALLA PROVINCIA - RICORSO DEL GOVERNO - DENUNZIATO CONTRASTO CON PRINCIPI FONDAMENTALI STATALI, LESIONE DELLA COMPETENZA LEGISLATIVA ESCLUSIVA STATALE IN MATERIA DI TUTELA DELL'AMBIENTE, DI ORDINAMENTO STATALE, DI RELAZIONI INTERNAZIONALI, LESIONE DELLA COMPETENZA AMMINISTRATIVA DELLO STATO - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 3, in relazione all'art. 3, comma 1, lettera a), della legge della Regione Marche 4 ottobre 2004, n. 18, censurato, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettere a), f) e s), e terzo comma, e all'art. 118 della Costituzione, laddove stabilisce che l'elaborazione, l'approvazione e l'attuazione del piano di emergenza esterno sono effettuati dalla Provincia, sentiti la regione, l'ARPAM, l'ufficio territoriale del Governo, il Comando dei vigili del fuoco competente per territorio, il Comune interessato e gli enti che concorrono alla gestione delle emergenze. L'art. 18 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, legge-quadro in materia, ha attribuito alla Regione la disciplina dell'esercizio delle competenze amministrative in tema di incidenti rilevanti, con il compito di individuare le autorità titolari delle funzioni, cui spetta l'emanazione dei provvedimenti discendenti dall'istruttoria tecnica, e di stabilire le modalità per l'adozione di questi ultimi. E' evidente, allora, che è la stessa normativa statale a consentire che la legge regionale intervenga in tale ambito, con la conseguenza che l'attribuzione alla Provincia, da parte della Regione, di una competenza amministrativa ad essa spettante, non solo non viola la potestà legislativa dello Stato, ma costituisce applicazione di quanto alla Regione consente la stessa legge statale. Inoltre, la competenza statale in materia "tutela dell'ambiente" si presenta spesso connessa con altri interessi e attribuzioni regionali e si collega in modo quasi naturale con la competenza regionale concorrente in materia di "protezione civile": a tal proposito, il d.lgs. n. 334 del 1999, in tema di piani di emergenza esterni, riserva allo Stato il compito di fissare standard di tutela uniformi ma non esclude interventi specifici del legislatore regionale. Non risulta violato neppure il disposto dell'art. 117, secondo comma, lettera f) Cost.; infatti, la distinzione degli ambiti di competenza di Stato e Regioni in materia di protezione civile è stata ben delineata dalla normativa statale (legge n. 225 del 1992, d.lgs. n. 112 del 1998) e non risulta intaccata dalla norma regionale impugnata, che si limita a disciplinare solo quelle funzioni che sono state trasferite espressamente alle Regioni, in rapporto alle quali la Provincia rappresenta l'ente cui spetta il compito di predisporre i piani e coordinare gli interventi sul territorio. Infine, non è fondata neppure la questione relativa all'art. 117, secondo comma, lettera a), dal momento che la competenza legislativa esclusiva dello Stato di cui alla lettera a) riguarda la politica estera e i rapporti internazionali e non viene intaccata dalla semplice ed eventuale trasmissione di informazioni riguardanti piani di emergenze locali ai servizi di sicurezza di altri Stati.
- La motivazione della pronuncia riprende in larga parte il precedente rappresentato dalla sentenza n. 214/2005 cui si rimanda.
- V., citate, sentenze n. 259/2004 e n. 327/2003.