ORD. 33/06. RESPONSABILITÀ CIVILE - DANNO BIOLOGICO - DANNO DA SINISTRO STRADALE - RISARCIBILITÀ TENUTO CONTO DELLE CONDIZIONI SOGGETTIVE DEL DANNEGGIATO - QUESTIONE RIPROPOSTA A SEGUITO DI RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL RIMETTENTE - MOTIVAZIONE RIFERITA AL SOLO 'IUS SUPERVENIENS' E RICHIAMO 'PER RELATIONEM' ALLA PRECEDENTE ORDINANZA PER LE CENSURE PROPOSTE - MANIFESTA INAMMISSIBILITÀ DELLA QUESTIONE.
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 2, 3, 32 e 41 della Costituzione, dell'art. 5 della legge 5 marzo 2001, n. 57. La questione, infatti, riproposta dal giudice a quo dopo la restituzione degli atti da parte della Corte costituzionale per ius superveniens, è motivata per relationem alla precedente ordinanza, senza che il giudice rimettente abbia tenuto conto dell'autonomia di ogni incidente di costituzionalità, anche se sollevato nell'ambito dello stesso giudizio di merito. Ne consegue che, ai fini della necessaria autosufficienza della motivazione dell'atto che solleva la questione, il rimettente deve descrivere la fattispecie sottoposta al suo esame e rendere esplicite le ragioni che lo portano a dubitare della costituzionalità di ciascuna norma.
- V. citate ordinanza n. 232/2000; sentenza n. 117/1974; ordinanza n. 498/2002 e sentenza n. 310/2000; ordinanza n. 22/2005.