Sentenza 262/2022 (ECLI:IT:COST:2022:262)
Massima numero 45246
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SCIARRA  - Redattore BARBERA
Udienza Pubblica del  19/12/2022;  Decisione del  19/12/2022
Deposito del 22/12/2022; Pubblicazione in G. U. 28/12/2022
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Impiego pubblico - Concorso pubblico - Accesso all'occupazione e al lavoro - Divieto di discriminazione in base all'età - Principio generale soggetto alla discrezionalità del legislatore - Limiti - Non arbitrarietà o irragionevolezza della scelta limitativa (nel caso di specie: illegittimità costituzionale in parte qua della norma che stabilisce, in trenta anni, il requisito massimo d'età per l'accesso al ruolo dei funzionari tecnici psicologi della Polizia di Stato). (Classif. 131004).

Testo

L'ordinamento pone un principio generale di non discriminazione in base all'età nell'accesso all'occupazione e al lavoro, anche sotto il profilo dei criteri di selezione e delle condizioni di assunzione nel pubblico impiego.


Rientra nella discrezionalità del legislatore stabilire requisiti d'età per l'accesso ai pubblici impieghi, purché non siano determinati in modo arbitrario o irragionevole e, comunque, siano immuni da ingiustificate disparità di trattamento. (Precedenti: S. 275/2020 - mass. 43147; O. 268/2001 - mass. 26449; S. 160/2000; O. 357/1999; S. 466/ 1997).

(Nel caso di specie, è dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 3 Cost., l'art. 31, comma 1, del d.lgs. n. 334 del 2000, nella parte in cui prevede che il limite di età «non superiore a trenta anni» si applica al concorso per l'accesso al ruolo dei funzionari tecnici psicologi della Polizia di Stato. La norma censurata dal Consiglio di Stato - a fronte del generale principio di non discriminazione in base all'età in materia di occupazione e lavoro, anche sotto il profilo dei criteri di selezione e delle condizioni di assunzione nel pubblico impiego - fissa il citato limite massimo di età, che risulta arbitrario e irragionevole, in quanto i commissari tecnici psicologi sono chiamati a svolgere funzioni di carattere tecnico-scientifico, a seguito di un lungo e specializzato iter formativo, e per il loro reclutamento non è richiesto il superamento di prove di efficienza fisica).



Atti oggetto del giudizio

decreto legislativo  05/10/2000  n. 334  art. 31  co. 1

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte