Ordinanza 34/2006 (ECLI:IT:COST:2006:34)
Massima numero 30121
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente MARINI  - Redattore DE SIERVO
Udienza Pubblica del  23/01/2006;  Decisione del  23/01/2006
Deposito del 01/02/2006; Pubblicazione in G. U. 08/02/2006
Massime associate alla pronuncia:  30122  30123


Titolo
ORD. 34/06 A. GIURISDIZIONE - SANZIONI IRROGATE DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE PER IMPIEGO DI LAVORATORI IRREGOLARI - CONTROVERSIE - RITENUTA GIURISDIZIONE DEL GIUDICE TRIBUTARIO - DENUNCIATA LESIONE DEL DIRITTO DI DIFESA, INDEBITA SOTTRAZIONE AL GIUDICE NATURALE, VIOLAZIONE DEL DIVIETO DI ISTITUIRE GIUDICI SPECIALI - OMESSA VERIFICA DA PARTE DEL RIMETTENTE DELLA POSSIBILITÀ DI SEGUIRE UNA DIVERSA INTERPRETAZIONE CONFORME A COSTITUZIONE - MANIFESTA INAMMISSIBILITÀ DELLA QUESTIONE.

Testo
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 24, 25 e 102 della Costituzione, dell'art. 3, comma 5, del decreto-legge 22 febbriao 2002, n. 12, convertito in legge dall'art. 1 della legge 23 aprile 2002, n. 73. I giudici rimettenti, infatti, non hanno valorizzato, in particolare, la natura tributaria del rapporto cui deve ritenersi inscindibilmente collegata la giurisdizione del giudice tributario, rimanendo ancorati al solo dato formale e soggettivo, relativo all'ufficio competente ad irrogare la sanzione, venendo meno, quindi, al doveroso tentativo di verificare la possibilità di seguire una diversa interpretazione conforme a Costituzione.

Atti oggetto del giudizio

decreto-legge  22/02/2002  n. 12  art. 3  co. 5

legge  23/04/2002  n. 73  art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 24

Costituzione  art. 25

Costituzione  art. 102

Altri parametri e norme interposte