Ordinanza 34/2006 (ECLI:IT:COST:2006:34)
Massima numero 30122
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente MARINI - Redattore DE SIERVO
Udienza Pubblica del
23/01/2006; Decisione del
23/01/2006
Deposito del 01/02/2006; Pubblicazione in G. U. 08/02/2006
Titolo
ORD. 34/06 B. SANZIONI AMMINISTRATIVE - IMPIEGO DI LAVORATORI IRREGOLARI - MODALITÀ PER LA QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE - DENUNCIATA IRRAGIONEVOLE EQUIPARAZIONE DI SITUAZIONI DISEGUALI - SOPRAVVENUTA PRONUNCIA DI INCOSTITUZIONALITÀ INCIDENTE SUL QUADRO NORMATIVO - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE RIMETTENTE.
ORD. 34/06 B. SANZIONI AMMINISTRATIVE - IMPIEGO DI LAVORATORI IRREGOLARI - MODALITÀ PER LA QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE - DENUNCIATA IRRAGIONEVOLE EQUIPARAZIONE DI SITUAZIONI DISEGUALI - SOPRAVVENUTA PRONUNCIA DI INCOSTITUZIONALITÀ INCIDENTE SUL QUADRO NORMATIVO - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE RIMETTENTE.
Testo
Restituzione degli atti al giudice rimettente, perché riesamini i termini della questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dell'art. 3, comma 3, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, nella parte in cui determina le modalità di quantificazione della sanzione per l'impiego di lavoratori dipendenti non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria. Successivamente all'ordinanza di rimessione, infatti, è intervenuta la sentenza di questa Corte n. 144 del 2005, che, nel dichiarare la illegittimità della norma nella parte in cui "non ammette la possibilità di provare che il rapporto di lavoro irregolare ha avuto inizio successivamente al primo gennaio dell'anno in cui è stata constatata la violazione", ha ravvisato, nel meccanismo di tipo presuntivo, previsto dalla norma censurata, la lesione del diritto di difesa, poiché preclude all'interessato ogni possibilità di provare circostanze che attengono alla propria effettiva condotta, idonee ad incidere sulla entità della sanzione che dovrà subire.
Restituzione degli atti al giudice rimettente, perché riesamini i termini della questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dell'art. 3, comma 3, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, nella parte in cui determina le modalità di quantificazione della sanzione per l'impiego di lavoratori dipendenti non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria. Successivamente all'ordinanza di rimessione, infatti, è intervenuta la sentenza di questa Corte n. 144 del 2005, che, nel dichiarare la illegittimità della norma nella parte in cui "non ammette la possibilità di provare che il rapporto di lavoro irregolare ha avuto inizio successivamente al primo gennaio dell'anno in cui è stata constatata la violazione", ha ravvisato, nel meccanismo di tipo presuntivo, previsto dalla norma censurata, la lesione del diritto di difesa, poiché preclude all'interessato ogni possibilità di provare circostanze che attengono alla propria effettiva condotta, idonee ad incidere sulla entità della sanzione che dovrà subire.
Atti oggetto del giudizio
decreto-legge
22/02/2002
n. 12
art. 3
co. 3
legge
23/04/2002
n. 73
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte